Art. 24 cost.

[1]Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

[2]La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

[3]Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

[4]La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art24