Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Cass. pen. n. 28647/2026Sez. U
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
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Cass. pen. n. 14860/2026Sez. U
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
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Cass. civ. n. 8785/2026Sez. 3
La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul ricorso proposto da Deutsche Bahn AG e dalle Amministrazioni statali avverso una sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione promossa, con pignoramento presso terzi, da cittadini greci in forza di sentenza di condanna del Tribunale greco di Livadia e successivo exequatur della Corte d’appello di Firenze - ha, in primo luogo, affrontato la questione preliminare della ammissibilità dell’intervento, solo in grado d’appello, dello Stato italiano volto a tutelare l’interesse all’adempimento di obblighi internazionali dell'Italia ed ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame»; In secondo, luogo, in merito alla questione se debbano essere dichiarate estinte, ai sensi dell’art. 43 del d.l. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) non solo le procedure esecutive avviate da coloro che hanno diritto di accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito dal medesimo decreto legge, ma anche quelle promosse per la soddisfazione degli stessi crediti risarcitori in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all’estero e in forza di sentenza straniera (resa esecutiva in Italia), che non hanno accesso al Fondo - adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma indicata (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023), ha affermato i seguenti principi: «Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva»; «La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità»; «In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero».
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Cass. civ. n. 6538/2026Sez. 3
La Sezione Terza civile ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. - quest’ultimo in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU e 6, § 1, della medesima Convenzione -, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma sesto, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008), nella parte in cui - prevedendo, per i creditori del Comune di Roma e con riguardo a fatti ed atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’esclusione della maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione dalla stessa legge instaurata, senza contemplare un termine finale - determina, in combinato disposto con la successiva disciplina, una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva suscettibile di conculcare il diritto nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.
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Cass. civ. n. 4944/2026Sez. 3
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
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Cass. pen. n. 7360/2026Sez. 5
La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell’istanza, emettendo, a carico dell’indagato, un’ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all’innocenza o alla colpevolezza, non può essere “pregiudicata” da altra decisione cautelare, quand’anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del “giudizio”, e che l’attività che si vorrebbe “pregiudicante” risulta svolta nella medesima fase processuale.
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Cass. civ. n. 3848/2026Sez. U
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e 8 <!-- pag. 9 --> SEZIONI UNITE non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.
Rv. 677323-02
Cass. civ. n. 3023/2026Sez. 3
L'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione.
Rv. 677753-04
Cass. civ. n. 2702/2026Sez. 2
Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.
Rv. 677354-01
Cass. civ. n. 1477/2026Sez. 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 73 <!-- pag. 74 --> 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
Rv. 677706-01
Cass. civ. n. 1062/2026Sez. 2
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la costituzione con contestuale deposito di documenti non può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, in mancanza della disciplina regolamentare prevista dall'art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il legislatore si era riservato la modalità di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione che garantiva in via esclusiva la conoscibilità degli atti alla controparte: ne consegue che deve essere esclusa, in tale ipotesi, l'invocabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Rv. 677440-01
Cass. civ. n. 802/2026Sez. 1
La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).
Rv. 677428-01
Cass. civ. n. 342/2026Sez. 2
La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).
Rv. 676563-01
Cass. civ. n. 34629/2025Sez. U
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contestazione di un illecito permanente "chiusa" - che individui, cioè, l'esatta durata della condotta - circoscrive la cognizione del giudice disciplinare esclusivamente al periodo considerato (salva contestazione suppletiva), mentre, laddove sia stata indicata soltanto la data iniziale della permanenza (cd. contestazione "aperta"), può essere tenuta in considerazione l'intera durata della protrazione, essendo quest'ultima compresa nell'originario addebito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva qualificato come "aperta" la contestazione che pure alludeva alla "permanenza sino a febbraio 2016", sul presupposto che tale espressione si limitasse ad indicare un arco temporale in cui doveva ritenersi che la condotta si fosse protratta, senza individuare un dies ad quem certo, tenuto conto che non vi era stata alcuna modifica dei tratti essenziali della contestazione disciplinare, suscettibile di ledere il diritto di difesa dell'incolpato).
Rv. 677103-01
Cass. civ. n. 34688/2025Sez. U
Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).
Rv. 677158-01
Cass. civ. n. 32227/2025Sez. 3
La Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» - non consente l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.
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Cass. civ. n. 31611/2025Sez. 2
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).
Rv. 676474-01
Cass. civ. n. 31244/2025Sez. 1
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).
Rv. 676315-01
Cass. civ. n. 30719/2025Sez. 1
In tema di fallimento, il fallito, di fronte all'inerzia del curatore fallimentare, conserva, in via eccezionale e suppletiva, la capacità e la legittimazione processuale in ordine alle controversie relative ai beni "compresi nel fallimento", a condizione che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, che deve essere specificatamente allegata da parte del fallito, e non anche quando sia la conseguenza di una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato la legittimazione processuale del fallito, non avendo il curatore manifestato il proprio disinteresse per l'iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, ma operato, invece, una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni di nullità di un contratto di sale and lease back e delle relative fideiussioni attraverso la costituzione nel giudizio in primo grado).
Rv. 676552-01
Cass. civ. n. 30732/2025Sez. 1
In tema di fallimento, la cd. capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura (come avviene quando il curatore assume la qualità di parte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributario ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà della stessa.
Rv. 676553-01
Cass. civ. n. 30622/2025Sez. 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica. 82 <!-- pag. 83 -->
Rv. 676987-03
Cass. civ. n. 29139/2025Sez. L
In tema di processo telematico, il deposito di files audio e video in modalità non conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 (nella specie, l'art. 13 del provvedimento del D.G.S.I.A. ratione temporis vigente) è ammissibile e non determina alcuna nullità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per la relativa violazione, salvo che ciò comporti la lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio. 98 <!-- pag. 99 -->
Rv. 676670-01
Cass. civ. n. 27754/2025Sez. 3
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
Rv. 676591-01
Cass. civ. n. 27163/2025Sez. 3
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte). 83 <!-- pag. 84 -->
Rv. 676571-01
Cass. civ. n. 25481/2025Sez. 3
La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo, dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi norme sostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo (tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso); c) che, in conseguenza dell'overruling, si determini un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un overruling in relazione al mutamento di orientamento - cui avevano dato avvio Cass. n. 15859 del 2019 e Cass. Sez. U. pen. n. 22065 del 2021 - in ordine alle regole, civili o penali, applicabili al giudizio civile di rinvio susseguente al rinvio ex art. 622 c.p.p., sia perché relativo a nome e principi anche di diritto sostanziale; sia perché non determinante effetti preclusivi del diritto di azione o di difesa della parte; sia, infine, perché l'orientamento pregresso non poteva dirsi né univoco né consolidato).
Rv. 676351-02
Cass. civ. n. 25368/2025Sez. 1
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la traduzione del relativo decreto ha la finalità di assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa: ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare la conoscenza, da parte del destinatario del provvedimento espulsivo, della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.
Rv. 676305-01
Cass. civ. n. 24115/2025Sez. 1
Nel giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino, caratterizzato dalla specialità delle regole del rito camerale, la delimitazione del thema decidendum non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, con la conseguenza che al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi altra nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine.
Rv. 675938-01
Cass. civ. n. 21205/2025Sez. 2
In tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima.
Rv. 675702-01
Cass. civ. n. 14340/2025Sez. 12 massime su questo articolo
Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.
Rv. 674576-03, 674576-02
Cass. civ. n. 12741/2025Sez. 1
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.
Rv. 674500-01