Art. 11 — Aziende private
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1970 al 17 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'. 1 Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9. Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonche', per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744
1Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le aliquote previste dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1%, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di eta' e siano disoccupati."
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 17 gennaio 2000
