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I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'. 1 Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9. Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonche', per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744

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Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le aliquote previste dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1%, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di eta' e siano disoccupati."

Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 86/1996

    Questione inammissibile
    21 marzo 1996

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in sé considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione già ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 449/1994

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1994

    Manifesta inammissibilità, in quanto non è chiaro se la questione - prospettata com'è in termini non univoci - riguardi l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in sé considerato - riproponendosi un dubbio già ritenuto dalla Corte non fondato (sent. n. 279 del 1983 e ord. n. 173 del 1985) in relazione agli stessi parametri - o se invece sia da considerarsi proposta per l'ipotesi - peraltro non ricorrente nel giudizio principale - del datore di lavoro che raggiunga il numero minimo di dipendenti previsto dalla legge, perché scatti l'obbligo di immediata assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, venendo così aumentato, indipendentemente dalle necessità dell'azienda, il numero del personale da assumere. - S. n. 279/1983 e O. n. 173/1985 (già citate nel testo). red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 16/1990

    Questione infondata
    23 gennaio 1990

    Come la Corte ha già affermato, la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è assistito da specifiche normative, è diversa da quella dei lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò, dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie. D'altra parte, quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, va considerato che, applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti, verrebbero a ingenerarsi ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 Cost., degli artt. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e 9, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, a condizione che l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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