Art. 1 — Finalità della legge e definizione di piccola impresa
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La presente legge ha la finalita' di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
- a)alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- b)allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di societa' consortili tra piccole imprese nonche' dei consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
- c)alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
- d)alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
- e)agli investimenti delle piccole imprese innovative. Ai fini della presente legge si considera:
- a)piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
- b)piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
- a)le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
- b)le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 20 luglio 1993
