Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Art. 36 — Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale

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(( Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

Testo in vigore dal 21 maggio 1999 al 30 giugno 2001

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30717/2025

    21 novembre 2025
    • ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ)

    I consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36 della l. n. 317 del 1991, hanno facoltà di riacquistare, ai sensi dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, non solo le aree cedute, ma anche lo stabilimento ivi realizzato, da intendersi come unità pronta alla produzione, comprensiva di impianti, macchinari e apparecchiature, ma non possono decurtare dall'indennità da corrispondere al cessionario i contributi pubblici destinati all'acquisto di tali accessori, in caso di loro mancato riacquisto.

    Art. 36

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 192/2002

    Parametro
    10 maggio 2002

    Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

    Art. 97 cost. · Art. 128 cost. · Art. 18 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 36 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art36 · fonte su Normattiva