Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c - bis ), della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui "il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado" dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività. La previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, determina un irrazionale, incondizionato sacrificio del diritto di accedere all'ufficio di giudice di pace di una categoria di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale ma solo per la relazione esistente con il coniuge, il convivente, nonché i parenti e affini sopra indicati. Viceversa, le incompatibilità parentali previste per l'altra attività professionale presa in considerazione dalla legge, quella di avvocato, sono limitate al circondario: l'introduzione dell'incompatibilità su base nazionale solo per chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo implica la non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto a quello riservato a chi abbia congiunti che svolgono la professione di avvocato, in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Art. 593 c.p.p. · Art. 8 Istituzione del giudice di pace · Art. 6 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374