Art. 8 — Incompatibilità
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Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
- a)i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
- b)gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- c)coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
- c-bis)coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita. 15 Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 DICEMBRE 1994, N. 673.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
15La Corte costituzionale, con sentenza 6-16 febbraio 2006, n. 60 (in G. U. 1a s. s. 22/2/2006, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce l'incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado» dell'interessato svolgano abitualmente attivita' professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziche' limitarla al circondario del tribunale nel quale e' esercitata detta attivita' professionale."
Testo in vigore dal 23 febbraio 2006 al 15 agosto 2017
