Art. 1 — Istituzione del patrocinio
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E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, ((indagato,)) imputato, ((condannato,)) persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. ((3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse)) Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione ((...)) Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (( Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza))
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
