Art. 12 — Pensione di inabilit
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Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. 3 4 Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114
3con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 325.000 annue. Gli importi di L. 18.000 di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 25.000." Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.
con decorrenza dal 1 gennaio 1975
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000." La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 5) che la seguente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 20 giugno 1975 al 1 marzo 1980
