Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1975 al 1 marzo 1980. Leggi il testo vigente →

Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilita'. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. 3 4 Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte. 3 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 325.000 annue. Gli importi di L. 18.000 di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 25.000." Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.

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con decorrenza dal 1 gennaio 1975

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000." La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 5) che la seguente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 20 giugno 1975 al 1 marzo 1980

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27161/2025

    10 ottobre 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI)

    La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua 115 <!-- pag. 116 --> erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.

    Art. 12 · Art. 7 Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili · Art. 68 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 38 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16006/2025

    15 giugno 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 126 <!-- pag. 127 --> 1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.

    Art. 12 · Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 19 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 10 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 152/2020

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento manipolativo in materia connotata da discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Il rimettente non contesta la discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle misure oggetto di censura, ma denuncia, quanto alla prima disposizione, il superamento non valicabile del limite delle garanzie, essenziali e insopprimibili, dovute ai disabili, rappresentato dal minimo vitale; e, quanto alla seconda disposizione, non ne revoca in dubbio la pertinenza all'area della discrezionalità legislativa, ma chiede un controllo dell'esercizio di tale discrezionalità, nella prospettiva di una asserita manifesta irragionevolezza della scelta normativa che ne è conseguita.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 10 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1991

    Questione infondata
    31 ottobre 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 475/1989, 486/1989 e 391/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 490/1990

    Questione infondata
    22 ottobre 1990

    Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (In…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

    Leggi la pronuncia
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