Art. 1 — Qualifica professionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 2008 al 25 novembre 2014. Leggi il testo vigente →
Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoue' (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito). ((Parte di provvedimento in formato grafico Bulgaria); avocat (Romania))).
Testo in vigore dal 8 giugno 2008 al 25 novembre 2014
