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Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto stesso e' elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979. Se il presupposto di applicazione dell'imposta si e' verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonche' agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa. Gli immobili di proprieta' delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovrattasse e penalita' eventualmente gia' pagate.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1977 al 14 novembre 1979

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Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 235/1997

    Questione infondata
    15 luglio 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) - che esonera dall'INVIM decennale o periodica tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, indipendentemente dalla loro destinazione - e dell'art. 45, l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) - che estende tale esenzione agli Istituti per il sostentamento del clero, i quali, per effetto della medesima legge, succedono ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 28) - in quanto - posto che le norme denunciate violerebbero gli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost. per la disparità di trattamento ch'esse determinerebbero rispetto alla disciplina tributaria prevista per i beni appartenenti a enti di culti diversi da quello cattolico (nella specie, Comunità ebraica di Venezia, ricorrente di fronte al giudice remittente); che la disparità di trattamento lamentata consisterebbe in ciò, che mentre i beni degli enti del culto cattolico sono esentati totalmente dall'imposta quale che sia la destinazione dell'immobile (disciplina denunciata), quelli degli enti di culto diverso da quello cattolico sono esentati totalmente dall'imposta solo se vi sia una destinazione diretta dell'immobile ai fini istituzionali dell'ente (art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972, recante istituzione dell'INVIM); che il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza in materia religiosa da parte delle norme tributarie statali (valutazione che presuppone un raffronto tra discipline che coinvolgono disposizioni, alcune delle quali inserite in complessi normativi distinti e diversi per contenuti, aventi base in accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose) devono valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa, dove la distinzione è conseguenza del sistema di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose voluto dalla Costituzione; che, mentre agli Istituti per il sostentamento del clero deve riconoscersi la natura di enti strumentali "ad hoc" della Chiesa cattolica, con personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, le Comunità ebraiche sono, innanzitutto, comunità sociali che organizzano ed esprimono l'insieme degli interessi religiosi, culturali e assistenziali qualificanti la loro identità; e che, mentre gli Istituti, all'interno della complessa organizzazione della Chiesa, assicurano il sostentamento dei ministri del culto, scopo specifico e unico al quale sono finalizzate tutte le risorse di cui possono disporre, con la conseguenza che l'esenzione totale dall'INVIM decennale vale per essi non tanto per l'appartenenza degli immobili a determinati soggetti, quanto per la destinazione degli stessi e dei redditi all'unica loro finalità istituzionale, al contrario, il sostentamento dei ministri del culto rappresenta una soltanto delle attività cui attendono le Comunità ebraiche, nel patrimonio delle quali, per l'ordinamento dello Stato, i beni non sono distinguibili a seconda che siano utilizzati per tale fine ovvero per altri scopi, tra quelli propri delle Comunità stesse - siffatta differenza di natura soggettiva direttamente collegata alla diversità delle funzioni e della destinazione oggettiva dei beni impedisce di addivenire ad una pronuncia di incostituzionalità, che, determinando l'estensione dell'esenzione totale dall'INVIM periodica, finirebbe per riguardare beni immobili delle Comunità ebraiche destinati anche a finalità diverse dal sostentamento dei ministri del culto ebraico, eccedendosi, in tal modo, dalla portata della norma di esenzione assunta come termine di comparazione nel giudizio di uguaglianza. - Sent. n. 86/1985. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

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  • Ordinanza n. 311/1987

    Questione infondata
    8 ottobre 1987

    Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, sono dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni riproposte sotto profili non diversi od ulteriori. (Manifesta infondatezza della questione relativa agli artt. 6 e 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - come modificati dagli artt. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, e 8, l. 16 dicembre 1974 n. 904 - nella parte in cui non prevedono che l'imponibile In.v.im. sia depurato dalla componente imputabile alla svalutazione monetaria; questione - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dichiarata non fondata con precedente sent. n. 126/1979).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria

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  • Ordinanza n. 160/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 2 lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'IRPEG) e 8, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina sul reddito delle persone fisiche,... e altre norme in materia fiscale) nella parte in cui limitano l'esonero dall'INVIM decennale ai benefici ecclesiastici con esclusione degli altri enti morali non cattolici. Infatti, la Corte ha già rilevato - nel dichiarare infondata analoga questione - la ratio legis, cui si informa l'impugnata esenzione fiscale e che concerne in modo esclusivo i "benefici" (e non pure altri enti) ecclesiastici, non si presta ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose diverse, atteso che, nel sistema conseguente all'applicazione dell'art. 30, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 e quanto meno fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti e benefici ecclesiastici, lo Stato "ha interesse a prender parte alla gestione dei benefici ecclesiastici" perché congruabili dallo Stato stesso. Ne' è ipotizzabile alcuna violazione degli artt. 8 e 19 Cost., che garantiscono eguale libertà di culto ma non identità di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose con lo Stato; e neppure dell'art. 20 Cost. perché l'esenzione in parola neppure in modo indiretto si presta ad essere configurata come "gravame fiscale" atto a discriminare le confessioni religiose acattoliche. - S. n. 86/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art8 · fonte su Normattiva