Modifiche al sistema penale

Art. 16 — Pagamento in misura ridotta

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E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa ((o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo)), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Testo in vigore dal 9 luglio 1998 al 26 luglio 2008

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 160/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione. La questione poggia, infatti, su un presupposto erroneo, in quanto il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto di un procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, e dal momento che non costituisce in alcun modo titolo esecutivo per il pagamento - dovendo sempre e in ogni caso intervenire a tal fine una ordinanza-ingiunzione o, diversamente, una ordinanza di archiviazione - esso non arreca alcuna compressione del diritto alla tutela giurisdizionale o lesione del principio di eguaglianza, essendo diversi i procedimenti e gli effetti dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada; né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti nel procedimento amministrativo può comportare sottrazione al giudice naturale precostituito, che può essere liberamente adìto, una volta intervenuto l'atto lesivo.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16 · fonte su Normattiva