Art. 2 — Tribunali militari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il tribunale militare e' formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da piu' magistrati militari di tribunale o di appello. Il tribunale militare giudica con l'intervento:
- 1)del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;
- 2)di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;
- 3)di un militare dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica ((dell'Arma dei carabinieri)) o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al n. 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
Testo in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010
