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I precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 si applicano per la formazione dei quadri di avanzamento con validita' 1 gennaio 1953. E' prorogata al 31 dicembre 1952 l'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, ratificato con modificazioni con legge 3 gennaio 1951, n. 12. Gli articoli 10, 11 e 12 iniziano ad aver applicazione per il concorso d'ammissione al XXVI corso allievi sottufficiali e per il corso stesso. Per i concorsi a corsi d'istruzione precedenti continuano ad avere effetto le disposizioni dell'art. 12 della legge 9 gennaio 1936, n. 75, quale risulta sostituito dall'art. 9 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonche' quello dell'art. 13, secondo comma, della legge 22 dicembre 1930, n. 1699.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 26 febbraio 1952

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