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I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:

  • a)coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  • b)coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
  • c)coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
  • d)coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  • e)coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
  • f)coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo. 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
  • a)del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
  • b)della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali. 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra in- dicate. 4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione e' adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero. 4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dec- ade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e pro- cedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. 4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies".

Testo in vigore dal 22 gennaio 1992 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 141/1996

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost., l'art. 15, comma 1, lett. e) l. 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lett. a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in quanto - posto, da un lato, che le leggi nn. 55 del 1990 e 16 del 1992 tutelano beni di primaria importanza, minacciati dall'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nelle amministrazioni locali, quali il buon andamento e la trasparenza delle strutture pubbliche, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi; e, dall'altro, che il diritto di elettorato passivo rientra fra quelli "inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost., le restrizioni dei quali sono ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità - la previsione della ineleggibilità (e della conseguente nullità dell'elezione) in seguito al mero rinvio a giudizio, sia pure per reati di particolare gravità (art. 15, comma 1, lett. a), è misura che comprime, in un aspetto essenziale, la possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, incidendo in tal modo sul meccanismo elettorale, elevando al rango di sanzione anticipata una decisione giurisdizionale (rinvio a giudizio) prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla indispensabile valutazione dibattimentale, e vulnerando così il valore costituzionale essenziale della corretta e libera concorrenza elettorale; ed in quanto l'art. 15 l. n. 55 del 1990 è inficiato dall'interna contraddizione, lesiva del principio di ragionevolezza, secondo cui quelle stesse situazioni che - se presenti al momento dell'elezione - determinano, ai sensi del comma 1, l'ineleggibilità di coloro che vi si trovano, qualora invece sopravvengano dopo l'elezione comportano la mera sospensione dell'eletto e non la decadenza (comma 4-bis), che consegue soltanto alla condanna definitiva (comma 4-quinquies). - S. nn. 46/1969; 166/1972; 102/1975; 5/1978; 138/1985; 235/1988; 571/1989; 97/1991; 467/1991; 407/1992; 197/1993; 344/1993; 118/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

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  • Sentenza n. 197/1993

    Ha colpito questo articolo
    27 aprile 1993

    La previsione legislativa che, sotto il diverso 'nomen iuris' di "decadenza dal servizio", sostanzialmente reintroduce la destituzione di diritto del pubblico dipendente penalmente condannato per taluni reati, confligge con l'esigenza - costantemente affermata in precedenti pronunce di incostituzionalità e recepita dalla L. n. 19 del 1990 - che la compatibilità tra infrazione e prosecuzione del rapporto di impiego sia valutata, senza automatismo alcuno, graduando e adeguando la sanzione al caso concreto nella sede naturale del procedimento disciplinare, così come richiesto dal "principio di proporzione" che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza; ne' detta esigenza è superabile in presenza di finalità - pur di indubbio rilievo costituzionale - quali quelle perseguite dalla legislazione antimafia, nel cui filone si inserisce la previsione censurata. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 15, comma 4 'octies', L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 'quinquies', prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990 n. 19. - Cfr. S. nn. 270/1986, 971/1988, 40/1990, 158/1990 e 16/1991; sulle finalità della L. n. 16 del 1992 nel suo complesso, v. S. n. 407/1992.

    Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 278/1999

    Questione infondata
    30 giugno 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies' l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) come modificato dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), in quanto identica questione è stata dichiarata infondata nei sensi di cui in motivazione con sentenza n. 206 del 1999 e non sono stati prospettati argomenti nuovi o comunque tali da indurre alla modifica del precedente orientamento. - S. n. 206/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art1 · fonte su Normattiva