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I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantita' fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantita' corrisposte nell'ultimo quinquennio. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma. Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza del 13-21 marzo 1969, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1969, n. 78) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente "norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue", limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti, che formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941".

Testo in vigore dal 27 marzo 1969 al 29 maggio 1997

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 143/1997

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1997

    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse venga periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica, in quanto la diversità di trattamento che risulta rispetto alle enfiteusi costituite successivamente alla data che segna il discrimine non trova alcuna ragionevole giustificazione, ancorché il divario tra il capitale di affrancazione e la realtà economica risulti addirittura più accentuato per le enfiteusi costituite in epoca remota. - V. S. n. 406/1988. red.: F. Mangano

    Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 37/1969

    Ha colpito questo articolo
    21 marzo 1969

    L'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui prescrive che per la determinazione dei canoni debbasi fare riferimento al reddito dominicale, calcolato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976, oltre la rivalutazione disposta con il D.Lg. 12 maggio 1947, n. 356, non incide illegittimamente sull'autonomia contrattuale dei privati. Questa infatti è solo indirettamente tutelata dall'art. 41 Cost. e deve comunque cedere di fronte a motivi di ordine superiore economico e sociale considerati rilevanti dalla Costituzione, quali appunto è dato rinvenire nel disegno che il legislatore si è proposto con la legge in esame.

    Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 441/1991

    Questione inammissibile
    9 dicembre 1991

    Il canone dei fondi concessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941, come determinato dalla legge n. 607/1966, e di conseguenza anche il capitale di affranco, sono debiti di valuta e come tali legati al principio nominalistico (art. 1277 cod. civ.), che esclude la possibilità di rivalutazione monetaria della somma dovuta. Introdurre limiti all'applicazione di tale principio non rientra nei poteri della Corte costituzionale, tanto più in casi come quello in esame, nel quale non si potrebbe certamente ammettere una rivalutazione piena di canoni in base agli indici di deprezzamento della moneta dal 1947 ad oggi, che porterebbe il valore nominale dei canoni relativi alle enfiteusi anteriori al 28 ottobre 1941 a livelli più elevati di quelli attingibili, pur dopo la sentenza n. 406/1988, col sistema di aggiornamento previsto dalla legge n. 1138 del 1970, per le enfiteusi costituite successivamente a quella data. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). - Riguardo alla impossibilità, per la Corte costituzionale, di introdurre dei limiti all'applicazione del principio nominalistico: S. n. 107/1981 e O. nn. 64/1988 e 463/1989. - In materia di rivalutazione del capitale di affranco per le enfiteusi costituite in epoca successiva al 28 ottobre 1941: S. n. 406/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art1 · fonte su Normattiva