Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti medesimi, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria «movimento di capitali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, entro il limite massimo di lire 10 milioni.
[2]Le somme accreditate agli Enti aeronautici sullo stanziamento di detto capitolo vengono riversate in Tesoreria, con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, inscritto nella medesima categoria di «movimento di capitali», quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento, e in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010
