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Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.
Testo in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999
