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Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.

Testo in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 314/1983

    Questione inammissibile
    18 ottobre 1983

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.

    Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Ordinanza n. 255/1983

    Questione inammissibile
    28 luglio 1983

    È manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) in quanto, mentre punisce con l'arresto o l'ammenda chi effettua scarichi di acque senza osservare i limiti di accettabilità prescritti con il provvedimento di autorizzazione, non prevede analoga sanzione per infrazioni di non minore gravità. Nel giudizio a quo non può infatti esplicare alcuna influenza la circostanza che condotte equiparabili a quella (suindicata) oggetto del giudizio medesimo, ma ad esso estranee, siano esenti da pena.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Ordinanza n. 256/1983

    Questione inammissibile
    28 luglio 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) - nella parte in cui prevederebbe una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza aver mai chiesto l'autorizzazione - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale si deve giudicare solo sul fatto ascritto agli imputati e non ha alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.

    Art. 32 cost. · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art22 · fonte su Normattiva