Art. 54Liberazione anticipata

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Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione puo' essere concessa, ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. Nel computo della quantita' di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata. La concessione della liberazione anticipata non e' ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art54 · fonte su Normattiva