Art. 54Liberazione anticipata

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Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione puo' essere concessa, ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. Nel computo della quantita' di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 GENNAIO 1977, N. 1)).

Testo vigente dal 2 febbraio 1977 al 6 ottobre 1983 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art54 · fonte su Normattiva