Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Corretta interpretazione, da parte del rimettente, di pronuncia della Corte costituzionale, nel senso che non consente lettura costituzionalmente conforme della norma denunciata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, ord. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, per omissione del tentativo di interpretare la disposizione censurata sulla base di una lettura costituzionalmente conforme, ispirata al contenuto e al dispositivo della sentenza costituzionale n. 186 del 1995. La pronuncia indicata, come correttamente rilevato dal rimettente - il quale ha esaminato, escludendone la praticabilità, una soluzione interpretativa diversa -, non ha infatti prodotto l'effetto di allargare l'applicabilità della norma denunciata, bensì quello di una sua restrizione. Per costante giurisprudenza costituzionale, laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza, o meno, dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 241 del 2019, n. 189 del 2019, n. 135 del 2018 e n. 255 del 2017 ).
sentenza 17/2021massima n. 43461 Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Casi di revoca - Applicazione di una misura di sicurezza a seguito di assoluzione del condannato ai sensi dell'art. 115 cod. pen. (c.d. quasi reato) - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena - Impossibilità di intervento additivo in mala partem - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, perché volte a ottenere un intervento additivo dal tipico effetto in malam partem, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54, comma 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la revoca della misura della liberazione anticipata possa essere disposta - oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio - anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza per un fatto qualificato "quasi reato", commesso da soggetto pericoloso, ex art. 115 cod. pen. La disciplina della liberazione anticipata è istituto del diritto penitenziario riconducibile alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata della pena detentiva; la stessa conclusione vale con riferimento alla disciplina della revoca del beneficio, che può trasformare in un prolungamento dell'esecuzione carceraria la condizione di libertà conseguita, in precedenza, mediante la concessione del beneficio stesso. E sebbene sia concepibile un intervento legislativo volto ad ampliare il novero dei casi di revoca della liberazione anticipata - salvi i limiti imposti dal divieto di applicazione retroattiva di una disposizione con effetti deteriori sul trattamento punitivo - altrettanto non può dirsi per l'intervento additivo sollecitato. Ne consegue che, nel caso di specie, all'adozione di una pronuncia di accoglimento osta non già una ragione meramente processuale - l'irrilevanza della questione - ma una ragione sostanziale, strettamente connessa al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 229 del 2019, n. 149 del 2018, n. 255 del 2006, n. 186 del 1995, n. 352 del 1991, n. 276 del 1990, n. 29 del 1984, n. 274 del 1983 e n. 148 del 1983; ordinanze n. 443 del 2006, n. 326 del 2006n. 300 del 2002, n. 367 del 1995, n. 9 del 1994 e n. 167 del 1983 ). Sebbene, in passato, le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, sulla base della natura processuale loro attribuita, siano state considerate soggette al principio tempus regit actum , benché causa di effetti sfavorevoli sul trattamento dei destinatari, nondimeno - anche considerando la giurisprudenza EDU, che ha fatto ampio ricorso alla nozione di norma "sostanzialmente penale"- si è manifestata l'esigenza di distinguere tra interventi normativi di carattere procedurale in tema di esecuzione e variazioni relative invece ai profili sostanziali delle misure di ordinamento penitenziario. Pertanto, se l'applicazione dei primi risponde al principio tempus regit actum ed è talvolta addirittura necessaria, anche al fine di tutelare l'eguale trattamento dei detenuti e di mantenere la loro pacifica convivenza in carcere, devono essere invece valutate diversamente le disposizioni sopravvenute che implichino una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, per le quali sussiste il divieto della loro applicazione retroattiva, ex art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 79 del 2007, n. 257 del 2006, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 376 del 1997, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993; ordinanze n. 108 del 2004 e n. 10 del 1981. Contra: sentenza n. 273 del 2001; ordinanze n. 108 del 2004 e n. 280 del 2001 ).
sentenza 17/2021massima n. 43462 Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Revocabilità della misura a seguito dell’accertamento di un fatto («grave infrazione disciplinare») costituente delitto perseguibile a querela in sede penale, per il quale difetti querela - Omessa previsione - Asserito contrasto con la funzione rieducativa della pena, con il principio di obbligatorietà dell’azione penale e di parità di trattamento dei condannati - Questione prospettata in via del tutto eventuale, non all’esito del procedimento penale - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che causa di revoca della liberazione anticipata possa essere, oltre alla condanna per delitto, anche l'accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, di un fatto costituente delitto perseguibile a querela per il quale la querela non è stata presentata. Nella specie, la questione è stata sollevata dal giudice 'a quo' nel corso di un procedimento di sorveglianza promosso d'ufficio, al fine della revoca, del tutto eventuale, della liberazione anticipata del condannato, ma, come peraltro si evince dall'art. 103 del regolamento penitenziario, l'ordinamento non tollera, in tale materia, inchieste o accertamenti «preliminari» e configura la condanna, non più come condizione necessaria e sufficiente per la revoca della liberazione anticipata, bensì come «presupposto» che legittima l'inizio del relativo procedimento. - V. la richiamata sentenza n. 186/1995, che interpreta nello stesso senso l'art. 103 del regolamento penitenziario.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - IMPORTANZA DI ESSA AL FINE DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO.
Nel disegno perseguito dal legislatore la liberazione anticipata e' destinata a svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento penitenziario, al punto da aver giustificato (specie ove si considerino le rilevanti modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, da cui e' derivato il notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari venti giorni ai quarantacinque giorni per ogni semestre) una marcata incidenza sulla evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il trattamento e' diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e se a questo scopo e' necessario l'approntamento di un sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13 della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, cosi' da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione. red.: G. Conti
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - REVOCA AUTOMATICA DEL BENEFICIO IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO NON COLPOSO COMMESSO NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
L'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), che prevede la revoca del beneficio della liberazione anticipata qualora intervenga una condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio medesimo, escludendo ogni apprezzamento in ordine alla compatibilita' o meno degli effetti che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che in concreto puo' assumere l'intervenuta condanna, implica una scelta legislativa volta ad privilegiare, attraverso un meccanismo improntato a un rigido automatismo sanzionatorio, la sola "buona condotta" del soggetto in espiazione di pena, relegando cosi' nell'ombra la funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce l'essenza stessa dell'istituto. Tale norma, non consentendo di valutare se il soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella sua partecipazione all'opera di rieducazione cui e' finalizzata l'esecuzione della pena, e' in contrasto con l'art. 27 Cost., e pertanto - restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati dal giudice 'a quo' - deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. red.: G. Conti
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONCESSIONE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI VALUTARE IL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE NELLA FORMA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI DETENUTI RISTRETTI IN CARCERE - PROSPETTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., ma tale anche in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., per essere stata formulata, sotto tutti i suindicati profili, sul presupposto - ritenuto errato dalla Corte - che nel periodo di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari non si potesse far luogo alla osservazione del comportamento del detenuto. - Sulla stessa questione v. S. n. 352/1991.
sentenza 9/1992massima n. 17335 Riguarda ancheart. 18 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI E FINALITA' DEL BENEFICIO.
La finalita' principale del beneficio della liberazione anticipata e' quella di consentire un piu' efficace reinserimento nella societa' del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione, valutazione questa rimessa al giudice che dovra' accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici dell'evoluzione della personalita' verso modelli socialmente validi del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali; positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, la riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione che, anche se attuata spontaneamente ed al di fuori dell'istituto penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro unitario alla cui stregua la concessione del beneficio puo' concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica dell'istituto. - Sulle finalita' e presupposti della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.
Riguarda ancheart. 18 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONCESSIONE - PREVISTA VALUTABILITA' ANCHE DEL PERIODO TRASCORSO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE NELLA FORMA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - RITENUTA IMPOSSIBILITA', IN TAL CASO, DI FAR LUOGO ALL'OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL DETENUTO, PRESUPPOSTO DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DETENUTI RISTRETTI IN CARCERE IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Una volta precisati i presupposti e le finalita' della liberazione anticipata (v. massima precedente), la prevista valutabilita', ai fini della concessione del beneficio, del periodo trascorso agli arresti domiciliari, non comporta, come mostra di ritenere il giudice a quo, un affievolimento dei presupposti di concedibilita' del beneficio - sull'errato presupposto che per coloro che si trovano agli arresti domiciliari sarebbe sufficiente la assenza di elementi negativi accertati dalle forze di polizia preposte al controllo, mentre per i detenuti ristretti in carcere sarebbe necessaria anche la partecipazione all'opera di rieducazione - poiche' la legge, facendo leva sulla prova che l'interessato deve fornire circa la propria partecipazione all'opera di rieducazione, non consente di graduare i presupposti in funzione del tipo di custodia cui la detrazione di pena di riferisce; sicche' i medesimi criteri di valutazione e gli altri parametri di riferimento, alla cui stregua il giudice ritiene provata l'opera di partecipazione del condannato alle opportunita' offertigli nel corso del trattamento penitenziario, devono valere anche rispetto alla analoga delibazione che il giudice e' tenuto a compiere, con la piu' ampia possibilita' di apprezzamento, come la condotta tenuta dall'interessato nel corso della custodia cautelare. Deve in conseguenza escludersi sia la violazione del principio di uguaglianza, in quanto alla identita' di presupposti per la concessione del beneficio corrisponde la parita' di trattamento fra le diverse situazioni poste a raffronto, che la violazione del principio della funzione rieducativa della pena, atteso che e' proprio la meritorieta' della condotta osservata nel corso degli arresti domiciliari a giustificare la riduzione di pena. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 18 l. 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - Sulla finalita' dell'istituto della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.
Riguarda ancheart. 18 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - MODALITA' DI PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - CRITERI DI VALUTAZIONE - NON INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLE NORME PREVISTE PER L'AFFIDAMENTO IN PROVA E LA SEMILIBERTA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le deroghe alla natura "penitenziaria" di alcune misure alternative alla detenzione (deroghe attuate ad es. con l'art. 47 bis della legge penitenziaria, come introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 e successivamente modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto comma dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e sono riferite a misure alternative, quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la semiliberta', di natura diversa dalla liberazione anticipata per i periodi di carcerazione gia' sofferti. Ne' puo' sostenersi che le predette deroghe abbiano gravemente "infranto" il vecchio sistema dell'Ordinamento penitenziario; il quale, almeno in ordine alla liberazione anticipata, conserva l'iniziale coerenza sistematica. Pertanto, la mancata estensione alla liberazione anticipata, da parte dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificata dall'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663), delle norme sull'affidamento in prova e la semiliberta' circa la possibilita' che la domanda dell'interessato sia proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione della carcerazione, e i criteri di valutazione da applicare, non comporta violazione del principio di eguaglianza (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10 dicembre 1986, n. 663).
sentenza 35/1990massima n. 14912 ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA DA PARTE DI PERSONA NON IN ISTATO DI DETENZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La improponibilita' della domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione gia' sofferti, da parte di persona non in istato di detenzione, prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) non e' in contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena, giacche' anche il "residuo" di pena detentiva e' finalizzato, secondo il comando della sentenza di condanna (non "superata" da un'attuale valutazione "penitenziaria" della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla rieducazione dello stesso (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
sentenza 35/1990massima n. 14913 Riguarda ancheart. 18 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - RITENUTA NECESSITA' DI UN GIUDIZIO "FINALE" E "GLOBALE", E NON FRAZIONATO IN RAPPORTO AI SINGOLI SEMESTRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE .
In materia di liberazione anticipata, la ratio dell'istituto (nella quale e' essenziale la sollecitazione delle energie volitive del condannato alla non remota prospettiva di un premio da cogliere) e lo stesso dettato normativo (specie dopo le modifiche apportate alla norma dalla legge n. 663 del 1986) inducono a ritenere, conformemente ai principi costituzionali, che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, al fine della concessione del beneficio della detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, non vada fatta con un giudizio finale complessivo bensi' frazionatamente avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata, senza che cosi' la negativa valutazione di uno o piu' di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni di legge si siano verificate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione)
Riguarda ancheart. 18 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONCESSIONE - CRITERI - PREVISIONE DEL COMPUTO DEL PERIODO TRASCORSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - CONSEGUENTE INESISTENZA DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DETENUTI SOTTOPOSTI AL REGIME PENITENZIARIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER IUS SUPERVENIENS.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua della l. 5 agosto 1988, n. 330, i cui artt. 15, 16 e 17 hanno modificato la previgente normativa (artt. 254 bis, 254 ter e 254 quater cod. proc. pen.) in materia di misure disposte in luogo della custodia carceraria.
Riguarda ancheart. 18 legge 663/1986
ORD. N. 0327/89. PENA - RIDUZIONE - CONCESSIONE PER IL PERIODO TRASCORSO IN DETENZIONE DOMICILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 26/7/1975, N. 354, ART. 54, PRIMO COMMA, NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 18, L. 10/10/1986, N. 663. - COST., ARTT. 3, 27.
Anche la detenzione domiciliare, al pari dell'affidamento in prova al servizio sociale - rispetto al quale la detenzione e` ritenuta dalla Corte di Cassazione di contenuto meno favorevole al condannato - costituisce una pena <<alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalita' di esecuzione della pena>>, caratterizzato dalla soggezione a prescrizioni limitative della liberta', sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al fine di garantire le finalita' rieducative della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. -<<nella parte in cui prevede la concessione della riduzione della pena per il periodo trascorso in detenzione domiciliare>>). cfr. Sent. nn. 185/1985, 312/1985, 343/1987.
Riguarda ancheart. 18 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - CONDANNATO CHE ABBIA PRECEDENTEMENTE COMMESSO UN REATO DELLA STESSA INDOLE - ESCLUSIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE - CONDANNATI PER IL DELITTO DI RAPINA - ESCLUSIONE DELLA "LIBERAZIONE ANTICIPATA" - ASSERITO CONTRASTO DI TALE DISCIPLINA CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost. - degli artt. 47 cpv., 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui escludono misure alternative alla detenzione per i condannati che abbiano precedentemente commesso un reato della stessa indole, e con specifico riguardo al profilo di eslcusione della "liberazione anticipata" per i condannati per il delitto di rapina, essendo stata emanata nel frattempo la legge 12 gennaio 1977, n. 1 (di modifica dell'ordinamento penitenziario), i cui artt. 4 e 5 hanno, rispettivaemnte, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 della legge impugnata, eliminando (per le misure alternative in genere) la condizione ostativa della precedente commissione di un reato della stessa indole ed abrogato l'art. 54, ultimo comma, stessa legge, che prevedeva (con riguardo al precedente art. 47) cause di non ammissione al beneficio della liberazione anticipata, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancheart. 48 Ordinamento penitenziarioart. 47-cpv legge 354/1975
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - INAPPLICABILITA` IN CASO DI CONDANNE INFERIORI A SEI MESI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.
L'art. 54, primo comma, della l. n. 354 del 1975, nel prevedere che il beneficio della liberazione anticipata non possa essere applicato ai condannati a pene inferiori a sei mesi non contrasta con il principio di eguaglianza: a) perche` la durata minima della espiazione della pena per almeno un semestre e` necessaria a dare credibilita` al comportamento tenuto dal condannato; b) i condannati a pene inferiori ai sei mesi sono ammessi alla semiliberta` o all'affidamento in prova al servizio sociale, beneficiando dell'indirizzo legislativo che tende a sottrarre il condannato a pene brevi alla detenzione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 54, primo comma, della l. 26 luglio 1975 n. 354).
PENA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA` DI CONCEDERE ANCHE AL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO LA RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE.
La scelta di politica criminale con la quale - in forza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione - e` stata disposta la riduzione di pena di venti giorni per ciascun trimestre di pena detentiva scontata a favore di coloro che abbiano dimostrato di partecipare all'opera rieducativa, per consentirne un piu` efficace reinserimento nella societa`, opera sia ai fini della "liberazione anticipata" sia ai fini della liberazione condizionale. E poiche` in favore dei condannati all'ergastolo e` esteso l'istituto della liberazione condizionale (l. n. 1634 del 1962) la finalita' rieducativa della riduzione di pena deve potersi svolgere anche nei confronti di questi ultimi. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 54 della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede la possibilita` di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita` di pena cosi` detratta nella quantita` scontata, richiesta per l'ammissione condizionale.
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - RIFORMA CARCERARIA - ESCLUSIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE PER DETERMINATI CONDANNATI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 111 Cost. - degli artt. 47, secondo comma, 48, terzo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono le misure alternative alla detenzione riguardo ai condannati per delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole, essendo sopravvenuta la legge 12 gennaio 1977, n. 1, la quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 54 e sostituito il secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, rendendo possibile l'affidamento al servizio sociale dei condannati che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed incidendo in tal modo sulla stessa previsione dell'art. 48, terzo comma, che vieta la concessione della semiliberta' nei casi considerati dall'art. 47 cpv..
sentenza 50/1978massima n. 14421 Riguarda ancheart. 48 Ordinamento penitenziarioart. 47 Ordinamento penitenziario