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Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovra' essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1977 al 5 maggio 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 498/1988

    Ha colpito questo articolo
    27 aprile 1988

    L'evoluzione delle situazioni verificatesi nel campo del lavoro - per l'introduzione di nuovi mezzi e di nuove tecniche - nonché nel campo dell'assistenza, della previdenza e del diritto di famiglia - nel quale, per effetto della riforma del 1975, è stata attuata la parità tra i coniugi relativamente all'assistenza, alla cura e all'educazione dei figli - ha fatto venir meno le ragioni giustificatrici della differenza di trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore.È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell' artt. 3 e 37 Cost. - l'art. 4, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti. (Stante che l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, per soddisfare sue esigenze peculiari: ciò non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, meritevoli di una particolare regolamentazione). - cfr. S.n. 137/1986.

    Art. 4 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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  • Sentenza n. 234/1993

    Questione inammissibile
    13 maggio 1993

    Mentre, secondo una sentenza della Corte di cassazione, in forza dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, il rapporto di lavoro delle donne ultracinquantacinquenni, che per opzione delle stesse prosegue fino al limite di età previsto per i lavoratori, dovrebbe ritenersi assistito, anche per tale periodo, quale che sia la dimensione dell'impresa, dalla stabilità garantita dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, analoga tutela non è concessa ai lavoratori ultracinquantacinquenni. Tuttavia, poiché di tale discriminazione avrebbero titolo a dolersi solo i lavoratori danneggiati, la questione, sollevata al riguardo, nell'ambito di un giudizio che ha per oggetto il rapporto di lavoro di una donna e nel quale nessun lavoratore è parte, è chiaramente irrilevante. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 4 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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  • Ordinanza n. 576/1990

    Questione infondata
    28 dicembre 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 703/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art4 · fonte su Normattiva