L'effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. postula che l'espropriato possa agire in giudizio per ottenere l'indennizzo quanto meno dal momento in cui perde la proprietà del bene, ne' può consentirsi che - per omissioni dell'Amministrazione - egli rimanga per un lungo e non definito tempo senza ristoro e paralizzato nella difesa. È pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 19, L. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge. (Resta con ciò assorbita la questione concernente la mancata previsione di termini perentori per l'esercizio delle attività previste dall'art. 15 cit., come sostituito dall'art. 14, L. n. 10 del 1977. - v. S. n. 186/1972.
Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 15 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata