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Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'articolo 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennita' possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'articolo 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante. L'opposizione puo' essere proposta anche dall'espropriante. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
13La Corte Costituzionale con sentenza del 20 - 22 febbraio 1990, n. 67 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita', modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge."
Testo in vigore dal 1 marzo 1990 al 1 gennaio 2002
