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Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'articolo 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennita' possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'articolo 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante. L'opposizione puo' essere proposta anche dall'espropriante. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale con sentenza del 20 - 22 febbraio 1990, n. 67 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita', modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge."

Testo in vigore dal 1 marzo 1990 al 1 gennaio 2002

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 67/1990

    Ha colpito questo articolo
    22 febbraio 1990

    L'effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. postula che l'espropriato possa agire in giudizio per ottenere l'indennizzo quanto meno dal momento in cui perde la proprietà del bene, ne' può consentirsi che - per omissioni dell'Amministrazione - egli rimanga per un lungo e non definito tempo senza ristoro e paralizzato nella difesa. È pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 19, L. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge. (Resta con ciò assorbita la questione concernente la mancata previsione di termini perentori per l'esercizio delle attività previste dall'art. 15 cit., come sostituito dall'art. 14, L. n. 10 del 1977. - v. S. n. 186/1972.

    Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 15 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 486/1990

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1990

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 67/1990 e ord. n. 235/1990.

    Art. 24 cost. · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 235/1990

    Questione inammissibile
    8 maggio 1990

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, in parte qua. - S. n. 67/1990.

    Art. 24 cost. · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art19 · fonte su Normattiva