Art. 2 — Pensione di vecchiaia
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La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle conformi dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta:
- a)all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
- b)all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
- c)all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da erogarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990
