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Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto e' disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati. 3 La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione. 3 Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accreditera' al Fondo adeguamento pensioni. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta. Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne. Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156 se uomini e a 104 se donne, la trattenuta sara' effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 febbraio 1958, n.55

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1958

La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta."

Testo in vigore dal 1 marzo 1958 al 1 luglio 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1969

    Questione infondata
    22 dicembre 1969

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sub 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione dalle suindicate ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 37 cost. · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 marzo 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 febbraio 1958, n.55

    La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art12 · fonte del testo