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Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto e' disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati. 3 La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione. 3 Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accreditera' al Fondo adeguamento pensioni. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta. Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne. Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156 se uomini e a 104 se donne, la trattenuta sara' effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 febbraio 1958, n.55
3con decorrenza dal 1 gennaio 1958
La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta."
Testo in vigore dal 1 marzo 1958 al 1 luglio 1962
