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Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto e' disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accreditera' al Fondo adeguamento pensioni. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta. Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne. Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156 se uomini e a 104 se donne, la trattenuta sara' effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 marzo 1958

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1969

    Questione infondata
    22 dicembre 1969

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sub 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione dalle suindicate ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 37 cost. · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art12 · fonte del testo