Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1988 al 19 marzo 2015. Leggi il testo vigente →

Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilita' di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c).

Testo in vigore dal 15 aprile 1988 al 19 marzo 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 406/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    Non appare irrazionale ne' lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di responsabilità civile di un componente l'organo giudiziario (nella specie: commissione tributaria di I grado) in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., degli artt. 1, 7, 8, 16, legge 13 aprile 1988, n. 117).

    Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 420/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, comma 3, e 8, comma 4, legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in quanto analoga questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 18/1989 e non sono stati addotti argomenti nuovi. red.: N. Oliva

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 290/1989

    Altra decisione
    25 maggio 1989

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 101 cost. · Art. 103 cost. · Art. 108 cost. · Art. 2 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art7 · fonte su Normattiva