Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione del datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro).
Cass. civ. n. 27671/2025Sez. LRv. 676858-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 671493-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Irrogazione - Termine di cinque giorni dalla contestazione - Funzione - Completo decorso del termine - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa ex art. 7, comma 5, st.lav., l'irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale ad esigenze di tutela dell'incolpato e non a consentire al datore di lavoro un possibile ripensamento, sicché il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima del decorso di detto termine, ove il lavoratore abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni senza riservarsi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, purché l'atto comunicato al datore di lavoro abbia costituito concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dirigente, intimato prima della scadenza del termine previsto nella contestazione disciplinare, sul presupposto che la sua condizione di detenzione domiciliare gli aveva consentito unicamente l'invio di una comunicazione, insuscettibile di integrare il pieno esercizio del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 23576/2025Sez. LRv. 676292-01
Precedenti: 616081-01, 658846-01, 562698-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Proporzionalità tra sanzione e fatto addebitato - Valutazione - Coscienza e volontà dell'azione - Accertamento - Necessità.
In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato, il giudice di merito, prima ancora di indagare il grado della colpa o l'intensità dell'elemento intenzionale, deve valutare la condizione psichica del lavoratore, onde accertare se abbia agito con coscienza e volontà.
Cass. civ. n. 20311/2025Sez. LRv. 676105-01
Riguarda ancheart. 2119 Codice civileart. 3 Licenziamenti individuali
Precedenti: 574932-01, 621909-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Sanzioni conservative - Violazione di direttive o prassi aziendali - Affissione del codice disciplinare - Necessità – Eccezioni – Condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore - Fattispecie.
In tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori secondo le prescrizioni dell'art. 7 St. lav. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima, nonostante la mancata affissione del codice disciplinare, la sospensione di dieci giorni irrogata ad un dipendente bancario con mansioni di cassiere, per aver rimborsato due buoni fruttiferi che presentavano evidenti segni di contraffazione e risultavano emessi in una moneta - le lire - non avente più corso legale, sul presupposto che l'obbligo di controllo dei titoli posti all'incasso allo sportello rientra tra i doveri fondamentali, tipici e caratterizzanti della prestazione richiesta).
Cass. civ. n. 14782/2025Sez. LRv. 675658-01
Precedenti: 642265-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento 283 <!-- pag. 284 --> disciplinare - Designazione del rappresentante sindacale - Obbligo di procedere all'audizione congiunta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Il lavoratore che abbia designato il rappresentante sindacale per essere assistito nel procedimento disciplinare a proprio carico, facendo specifica richiesta di audizione congiunta, ha diritto di essere sentito unitamente a quest'ultimo dal datore di lavoro, senza tuttavia poter pretendere il differimento dell'incontro laddove si limiti ad addurre una generica impossibilità di presenziare, sua o del rappresentante, in quanto l'obbligo di accogliere tale richiesta sussiste solo ove la stessa risponda a un'effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illegittimità di un licenziamento disciplinare in un caso in cui, a fronte della presentazione di dettagliate difese scritte e senza che fosse stata formulata specifica richiesta di audizione congiunta, il rappresentante sindacale aveva comunicato la propria indisponibilità per la data indicata dal datore di lavoro e il lavoratore non si era presentato all'incontro).
Cass. civ. n. 11741/2025Sez. LRv. 675551-01
Precedenti: 642512-02, 656533-01, 658846-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'affissione con riguardo alla contestazione, nei confronti del dipendente, di condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di colleghi e di ulteriori comportamenti irrispettosi nei confronti della clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda).
Cass. civ. n. 11584/2025Sez. LRv. 675538-01
Riguarda ancheart. 2119 Codice civileart. 3 Licenziamenti individuali
Precedenti: 647505-01, 655610-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Licenziamento intimato per una pluralità di condotte - Impugnazione - Richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per una condotta già sanzionata - Preclusione alla valutazione complessiva delle condotte da parte del giudice - Insussistenza - Recidiva - Irrilevanza. 273 <!-- pag. 274 --> · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere.
In tema di impugnazione del licenziamento disciplinare, intimato sulla base di una pluralità di condotte idonee a legittimarlo, la pregressa richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per impugnare la sanzione inflitta per una di tali condotte, con conseguente sua sospensione, non impedisce al giudice adito per l'accertamento dell'illegittimità del recesso di tenerne conto, in una valutazione complessiva degli addebiti, ai fini dell'integrazione di un più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento, a prescindere dalla recidiva.
Cass. civ. n. 10891/2025Sez. LRv. 675619-01
Precedenti: 497275-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27.4.2015 - Difese del lavoratore - Rispetto del termine di cinque giorni - Ricezione da parte del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Inoltro - Sufficienza - Ragioni.
In tema di procedimento disciplinare, l'art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27/04/2015, secondo cui le sanzioni disciplinari non possono applicarsi prima che siano trascorsi cinque giorni, entro i quali il dipendente può presentare le sue giustificazioni, va interpretato in maniera conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato e, quindi, nel senso che le giustificazioni devono essere inoltrate, non necessariamente pervenire, al datore di lavoro entro cinque giorni dalla contestazione.
Cass. civ. n. 2066/2025Sez. LRv. 673742-01
Precedenti: 621871-01, 651988-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Procedimento disciplinare - Art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018 - Interpretazione - Termine per la conclusione del procedimento - Computo - 101 <!-- pag. 102 --> Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.
In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.
Cass. civ. n. 1229/2025Sez. LRv. 673570-01
Riguarda ancheart. 2119 Codice civile
Precedenti: 671226-01, 645804-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).
Cass. civ. n. 276/2025Sez. LRv. 673385-01
Riguarda ancheart. 1334 Codice civileart. 1335 Codice civile
Precedenti: 666317-01, 653281-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).