Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ORD. N. 331/89. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE VIA ETERE DI DEBOLE POTENZA E FUNZIONANTI IN AMBITO LOCALE - LIBERA INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - POSSIBILITA' ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 29.3.1973, N. 156, ARTT. 195 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 183, COME MODIFICATI DALL'ART. 45, L. 14.4.1975, N. 103. - COST., ARTT. 3, 21, 41, 43.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost., per essere state gia' dichiarate non fondate con prcedenti decisioni, nonche' in riferimento all'art. 43 Cost., essendo valide al riguardo le argomentazioni poste a base di pendente declaratoria di illegittimita' costituzionale concernente le medesime norme impegnate dal giudice "a quo" le questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - come modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - denunziati nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere, costituiti da apparecchi rice- trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale. - cfr S. n. 237/1984, 1030/1988; O. nn. 13/1989, 35/1987.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - PERSISTENZA DELLE RAGIONI CHE LA GIUSTIFICANO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693. - COST., ART. 21
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - PLURALISMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE. La riserva di cui all'art. 43 Cost., relativa alle trasmissioni televisive su scala nazionale, trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del fondamentale principio del pluralismo dell'informazione, garantito dall'art. 21 Cost. - contro i pericoli di oligopoli o monopoli, derivanti da una serie di fattori tecnici ed economici, che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico e di comprimere indebitamente la generale liberta' di manifestazione del pensiero; essa puo' essere abbandonata a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idonee ad attuare il pluralismo. In assenza di siffatto intervento del legislatore, poiche' l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato in sede nazionale si e' trasformato in realta' e poiche', d'altra parte, il pluralismo in sede nazionale non puo' in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato, la previsione legislativa che riserva allo Stato le trasmissioni televisive su scala nazionale non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 21, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 21 primo comma Cost.). - cfr. S. nn. 148/1981, 59/1960, 225/1974
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 195 legge 103/1975art. 1 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - CONFRONTO CON IL REGIME COSTITUZIONALE DELL'ISTRUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ARTT. 9, 33, 34
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE. Per contestare la legittimita' della riserva allo Stato dell'informazione televisiva su scala nazionale non puo' essere invocato il regime costituzionale del settore dell'istruzione, nel quale e' esplicitamente negato qualsiasi monopolio statale: le disposizioni cosi` assunte a parametro infatti non contengono evidentemente la disciplina costituzionale dell'attivita' radiotelevisiva e percio' il loro richiamo non costituisce una censura di illegittimita' costituzionale, bensi` una semplice argomentazione. Ma anche valutata in quanto tale, questa argomentazione e' inidonea a sorreggere la tesi del giudice a quo, perche' omette di considerare sia le specifiche ragioni della previsione costituzionale della liberta' di istituire scuole private, sia che l'informazione radiotelevisiva ha carattere di capillarita', suggestivita' ed estrema capacita' di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica da rendere improponibile il paragone proposto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento agli artt.9, 33 e 34 Cost.). - cfr. S. nn. 59/1960, 148/1981
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 1 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - INVOCATA ESCLUSIONE DALLA RISERVA DELLE TRASMISSIONI DI SPETTACOLO, SVAGO E INTRATTENIMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ART. 41, PRIMO COMMA
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFORMAZIONE. L'attivita' di trasmissione televisiva non puo' distinguersi in ragione del suo contenuto, sostenendosi che quella concernente programmi di puro spettacolo, di svago e intrattenimento esorbiterebbe dai confini dell'informazione in senso tecnico, e dunque dalla sfera di garanzia dell'art. 21 Cost., per ricadere in una mera attivita' imprenditoriale tutelata dall'art. 41, primo comma, Cost. La Corte ha negato rilievo a siffatta distinzione ed ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo, cosi` da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione. Di conseguenza, e' da respingere la censura di illegittimita' costituzionale della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive di spettacolo e svago diffuse in ambito nazionale per violazione della garanzia del diritto di impresa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost.).
Riguarda ancheart. 1 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - ORIGINARIA ILLICEITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - RILEVANZA. L'asserzione della liceita' ab origine delle trasmissioni private nazionali effettuate in interconnessione funzionale non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981; e cio' rende inconsistente la tesi della natura meramente interpretativa dell'art. 3, terzo comma, della l. n. 10 del 1985, tesi che del resto, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Non puo' pertanto essere accolta, perche' fondata su tale asserzione, l'eccezione di irrilevanza della questione della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive su scala nazionale, e del conseguente regime sanzionatorio, previsti da numerose disposizioni del d.P.R. n.156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 693/1975art. 2 legge 103/1975art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - D.L. N. 807 DEL 1984, CONVERTITO IN LEGGE N. 10 DEL 1985 - NON INNOVA AL PRINCIPIO DELLA RISERVA - RIFIUTO DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA D'IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. Le uniche norme della legge n. 10 del 1985 che effettivamente innovano alla disciplina impugnata - gli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis - non hanno fatto venire meno, come chiaramente e inequivocabilmente si evince dal loro contenuto, il principio della riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva, sull'intero territorio nazionale, ribadito dall'art. 1, primo comma, mentre il secondo comma del medesimo articolo richiama i principi ispiratori del sistema misto. Di conseguenza, non puo' essere pronunziata la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza della questione concernente la riserva allo Stato delle trasmissioni televisive in ambito nazionale, disciplinata da numerose disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 693/1975art. 2 legge 103/1975art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI PONTI RADIO - SOGGEZIONE A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 15, 21, 41 E 43 COST. - INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183, 190, 191, 213, 214, 218, 322 - COST., ARTT. 3, 15, 21, 41, 43
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui e' necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la liberta' di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalita' non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti e' percio' costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della liberta' di iniziativa economica privata.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 213 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 191 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 218 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 190 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 322 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.e altri 1
APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ASSOGGETTAMENTO A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 15 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 1, 183, 195, 334, I PRIMI TRE NEL TESTO SOSTITUITO CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 - COST., ARTT. 15, 35, 41
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. L'uso degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, assoggettati ad una disciplina differenziata rispetto a quella di altri strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche, data la loro limitata portata e potenza e la destinazione a scopi socialmente utili, puo' essere legittimamente limitato solo al fine di assicurare un razionale ed ordinato governo dell'etere, e cioe' il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra detti strumenti e tra essi e gli altri mezzi di telecomunicazione. Pertanto, pur restando ferma la prevista sanzione penale, sono costituzionalmente illegittime - per contrasto con l'art. 15 Cost. - le disposizioni (artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) che assoggettano detti apparecchi a concessione, anziche' ad autorizzazione.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni relative agli artt. 1, 183, 195 (sostituiti dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) , 334, 403, comma primo, 409, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 409 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 403 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
La disciplina dell'uso di impianti radioelettrici di debole potenza, non reca lesione ai principi costituzionali che si assumono violati: in particolare non all'art. 41 Cost., stante la gia` affermata liceita`, anzi doverosita`, dell'assoggettamento ad autorizzazione dell'esercizio di impianti di telecomunicazione; non all'art. 76 Cost., in quanto non e` configurabile eccesso di delega relativamente a una norma (qual e` l'impugnato art. 195 del d.P.R. n. 156/1973), che sia stata successivamente sostituita da una disposizione di legge (n. 103/1975); non all'art. 25 Cost., in quanto l'ambito di applicabilita` della disposizione penale ben puo` essere delimitato da fonti dotate di forza cogente idonea a cio` (quale, nella specie, la sentenza costituzionale n. 202/1976); ne`, infine, all'art. 3 Cost. in quanto la situazione anomala, determinata dalla inerzia del legislatore dopo la citata sentenza della Corte, relativamente agli impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, non puo` essere assunta come metro di legittimita` della regola generale che richiede la concessione o autorizzazione governativa per l'esercizio di impianti di telecomunicazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost.). - S. nn. 237/1984; 202/1976; O. nn. 23/1986, 77/1986, 294/1985; 91/1986.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPOSSIBILITA' DI IMPIANTO ED ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 403 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 43 Cost., in quanto il giudice a quo ha omesso di motivare in punto di rilevanza.
sentenza 77/1985massima n. 10781 Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 403 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI RICETRASMISSIONI SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - MANCANZA DI RIFERIMENTI ALLA FATTISPECIE DEDOTTA IN GIUDIZIO E OMESSA MOTIVAZIONE (O SOLO PER RELATIONEM) SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195 e 334, modificati dalla l 14 aprile 1975, n. 103, art. 45. - cst artt. 3, 21 e 27.
Sono manifestamente inammissibili, per mancanza di motivazione sulla rilevanza ovvero per insufficiente motivazione sulla rilevanza, tale dovendo ritenersi la motivazione per relationem contenuta in alcune ordinanze, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, e 27 della Costituzione, degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di ricetrasmissioni di debole potenza.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - PERQUISIZIONE DOMICILIARE IN SEGUITO A DENUNCIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 183, 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con l'art. 45 della L. 14 aprile 1975 n. 103 sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 10 e 21 Cost.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI SU SCALA NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale, quale servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, puo` essere riservata allo Stato in vista del fine di utilita` generale costituito dalla necessita` di evitare l'accentramento dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od oligopolio privato. Tale necessita`, peraltro, non emerge soltanto in relazione alla maggiore o minore disponibilita` delle frequenze di trasmissione, ma attiene altresi` alla natura del fenomeno delle radioteletrasmissioni visto nel contesto socio-economico in cui esso e` destinato a svilupparsi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. nn. 59/1960; 46/1961; 105/1974; 225/1974; 226/1974; 202/1976.
Riguarda ancheart. 2-esegg legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975art. 45 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 693/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI SU SCALA NAZIONALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPRENDITORE PRIVATO E IMPRESA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO ED EMITTENTI ESTERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non viola il principio di uguaglianza la normativa che riserva allo Stato la diffusione di trasmissioni radiotelevisive via etere su scala nazionale. Infatti, in un contesto in cui restano aperte possibilita` di concentrazioni oligopolistiche o monopolistiche incompatibili, nel particolare settore dell'informazione radiotelevisiva, con il sistema democratico, la situazione dei privati imprenditori non e` paragonabile, per difetto di omogeneita`, a quella dell'impresa concessionaria del servizio pubblico. Ne` e` paragonabile a quella delle emittenti estere, cui invece e` stata riconosciuta la facolta` di trasmettere sull'intero territorio nazionale, per la specificita` del fenomeno. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt.1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975 n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 693/1975art. 45 legge 103/1975art. 2-esegg legge 103/1975art. 1 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FRA STAZIONI LOCALI EMITTENTI PER LA DIFFUZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La ritenuta legittimita` costituzionale delle norme che riservano allo Stato la trasmissione radiotelevisiva su scala nazionale, va ribadita anche in relazione al fenomeno delle interconnessioni fra stazioni locali emittenti, effettuate in modo tale da estendere la diffusione a tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. n. 202/1976.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 2-esegg legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975art. 2 legge 693/1957
RADIOTELEVISIONE - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE AI PRIVATI AUTORIZZATI - DISCREZIONALITA' DEL MINISTERO DELLE POSTE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile per difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita` costituzionale relativa alla asserita discrezionalita` che sarebbe attribuita al Ministero delle Poste nella elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze ai privati autorizzati. (Questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per questa ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975 n. 693, ed agli art. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 21 e 43 della Costituzione).
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2-esegg legge 103/1975art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MONOPOLIO STATALE SU SCALA NAZIONALE - DIVIETO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA VIA ETERE DI PORTATA LOCALE PREVIA AUTORIZZAZIONE STATALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 202/1976.
sentenza 37/1978massima n. 16171 Riguarda ancheart. 2 legge 103/1975art. 1 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZI DI TELEVISIONE CIRCOLARE A MEZZO ONDE RADIOELETTRICHE - APPROVAZIONE DI PROGETTI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA LIBERTA' DI STAMPA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - dell'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), che regola l'approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni, non essendo dimostrato nella ordinanza di rinvio come detta disposizione venga in applicazione nel giudizio di merito per cui e' necessario che il giudice a quo esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - N.B. Con la stessa ordinanza e' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, avendo la Corte gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tali articoli con la sent. n. 225/1974.
sentenza 39/1978massima n. 14323 Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 185 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RADIO-TELEVISIONE - LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, ARTT. 1, 2 E 45; D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183 E 195 - QUESTIONE GIA' DECISA NELLA PARTE IN CUI LE NORME CONSENTONO, PREVIA AUTORIZZAZIONE STATALE, L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA VIA ETERE DI PORTATA NON ECCEDENTE L'AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) cosi' come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 Cost., in quanto con sent. n. 202 del 1976 la Corte ha deciso identiche questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975art. 1 legge 103/1975