Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio amministrativo - Controversie in tema di operazioni elettorali - Mezzi di prova - Limitazione dei poteri istruttori alle sole risultanze documentali, con esclusione della prova testimoniale - Assunto deteriore trattamento fatto a quanti ricorrono al giudice amministrativo rispetto a quelli che adiscono il giudice ordinario, con violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1060, n. 570, nella parte in cui “non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, in materia elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito” e, in particolare, esclude l’utilizzabilità della prova testimoniale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, Infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto che, non potendo essere posta in discussione l’efficacia di piena prova dell’attestazione contenuta nel verbale se non con la querela di falso ex art. 2700 cod. civ., la questione sollevata in relazione all’esclusione della prova testimoniale dal novero dei mezzi di prova di cui il giudice può valersi nel giudizio amministrativo elettorale è del tutto irrilevante.
sentenza 85/2004massima n. 28328 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOPRAVVENIENZA DI LEGGE CHE ABROGA LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
L'emanazione della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, modificatrice delle norme sul contenzioso amministrativo e abolitrice della competenza delle giurisdizioni provinciali amministrative nella materia di tale contenzioso, non determina la necessita' di un riesame, da parte del Consiglio di Stato che, anteriormente all'emanazione di quella legge, l'aveva sollevata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 delle leggi sulle elezioni comunali. Infatti, l'art. 8 della legge stabilisce che questa non ha applicazione per i giudizi che abbiano superato, al momento della sua entrata in vigore, la fase di competenza della giunta.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DECISIONE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - NORMA OPERATIVA ANCHE IN IPOTESI DIVERSE DA QUELLA CUI SI RIFERISCE LA NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA.
L'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che prevede la competenza della giunta provinciale amministrativa a conoscere dei ricorsi contro le decisioni dei consigli comunali in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali, impugnato insieme all'art. 1 del d.lgt. 12 maggio 1945, n. 230, che regola la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, non va dichiarato incostituzionale, benche' tale dichiarazione vada emessa per l'altra norma oggetto dell'impugnazione, in quanto esso trova applicazione anche per altre giurisdizioni. Cfr.: S. n. 30/1967 E.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82, 83, 84; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43, E D. PR. REG. SIC. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ARTT. 60 E 61 - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME. ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, riguardanti l'attribuzione di potesta' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale ai Consigli comunali e provinciali. I Consigli comunali, per la sentenza n. 93 del 1965, non possono svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale, ne' tanto meno emettere deliberazioni di rinvio della Corte costituzionale. Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (riguardante le elezioni amministrative in Sicilia), sul primo dei quali, del resto, e' gia' stata emessa pronuncia di inammissibilita'.
Riguarda ancheart. 43 legge 136/1956art. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - NATURA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA DI NORME CHE GARANTISCANO - L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 84, E LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 328, ART. 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA DERIVATA.
Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attivita' dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale e' attivita' giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante devono essere garantite. L'imparzialita', intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, e' stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione e' stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalita' inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialita' del giudicante. Infatti, la loro laconicita', la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilita' di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialita' del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui e' contestata l'elezione; della maggioranza se e' in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarita' delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. e' sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarieta' che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per se' sospette, in un procedimento cosi' povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosita' od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.
Riguarda ancheart. 2 legge 328/1951art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 43 legge 136/1956
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: Ord. 24/1956 D - S. n. 92/1962; O. n. 8/1964.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - ARTT. 82, 83 SS. T.U. N. 570 DEL 1960 - ART. 43 LEGGE N. 136 DEL 1956 - CONTRASTO CON ARTT. 101, 102, 103, 108 E DISP. VI COST. - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA INFONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE - PRONUNZIA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 101, 102, 103, 108 E DISP. VI; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43).
V. sent. 24/56 D (Nella specie, veniva riproposta la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, gia' decisa con la sentenza n. 92 del 1962 e con l'ordinanza n. 44 del 1962).
sentenza 6/1963massima n. 1713 Riguarda ancheart. 43 legge 136/1956art. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - ARTT. 82 E 83 D.P.R. N. 570 DEL 1960 - CONTRASTO CON ART. 102 COST. - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DICHIARATA NON FONDATA CON PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 102; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82, 83; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
V. Sent. 24/56 D. (La fattispecie concerne la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82 e 83 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 Cost., dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 13 novembre 1962, n. 92, cui e' seguita l'ordinanza 20 dicembre 1962, n. 120).
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83 - DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO ELETTORALE - NATURA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Conforme: a 9/1962 e 10/1962.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136 - CARATTERE INNOVATIVO ALLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
L'art. 102, comma secondo, Cost. vieta l'introduzione di altre giurisdizioni speciali, e tali non possono considerarsi quelle che le leggi posteriori alla Costituzione hanno mantenuto cosi' come erano prima e quali sarebbero state senza di esse. La legge 23 marzo 1956, n. 136, di cui gli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, sono una riproduzione letterale, non ha affatto modificato neppure in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei consigli comunali, introducendo norme nuove, perche' l'obbligo della decisione entro i due mesi e l'impugnabilita' presso lo stesso consiglio comunale delle decisioni adottate erano previsti anche dal d.l.lgt. n. 1 del 1946 (artt. 54, comma quarto, e 55, comma terzo), ed il carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi alla G.P.A., benche' non dichiarato, era implicito nello stesso d.l.lgt. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che attribuiscono potesta' giurisdizionale ai consigli comunali in materia elettorale, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. V. sent. n. 42/1961; ord. n. 11/1962.
Riguarda ancheart. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - DISP. TRANS. VI - GIURISDIZIONI SPECIALI - DEBBONO ANCH'ESSE GARANTIRE IL DIRITTO DI DIFESA, L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - PARTECIPAZIONE DI CONSIGLIERI SOLO AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, MA AVENTI CONOSCENZA DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono essere garantiti il diritto di difesa, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante. Nel giudizio che si svolge in materia elettorale presso i Consigli comunali il diritto di difesa non e' compromesso dato che tutti i consiglieri, anche se sopraggiungono solo al momento della votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti che sono consacrate unicamente negli scritti difensivi depositati e conoscibili in epoca anteriore a quella della decisione.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - GIURISDIZIONI SPECIALI - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' - ASSERITA MANCANZA DI TALI CARATTERI NEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE, SIA SE RIFERITA AI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI O POTERI, SIA SE RIFERITA AGLI INTERESSI DEDOTTI NEL GIUDIZIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La funzione giurisdizionale e' contrassegnata dall'indipendenza ed imparzialita' dell'organo giudicante, cioe' della mancanza di sottoposizione ad altro organo o potere ed assenza di condizionamenti da parte degli interessi dedotti nel giudizio. Tali caratteri, richiesti da specifiche norme costituzionali, sono ravvisabili nei consigli comunali in sede giurisdizionale, in quanto il controllo cui e' sottoposta la loro attivita' amministrativa non implica ne' rapporto gerarchico, ne' soggezione formale o sostanziale, ed anzi il libero esercizio della potesta' giurisdizionale e' garantito proprio dall'autonomia di cui fruiscono gli enti locali. Ed anche sotto l'aspetto dell'imparzialita' solo apparentemente il consiglio comunale si presenta come giudice in causa propria, in quanto il singolo consigliere la cui elezione venga impugnata non puo' partecipare alla decisione e qualora si contesti la nomina di tutti i componenti di una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali, il consiglio piu' che giudicare di un proprio interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente giudica della legittimita' della sua composizione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sul contenzioso elettorale dei consigli comunali, per preteso contrasto con gli artt. 104 e 130 Cost.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTENZIOSO ELETTORALE - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEI CONSIGLI COMUNALI - ARTT. 82, 83 T.U. N. 570 DEL 1960 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 102 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA NEL SENSO DELLA INFONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezione a consigliere comunale in Filadelfia la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82 e 83 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, promossa con deliberazione emessa l'8 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Filadelfia, si dichiara la minifesta infondatezza della questione, considerato che essa e' stata ripetutamente decisa dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 92 del 1962, che l'ha dichiarata infondata.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83: NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO ELETTORALE - GIURISDIZIONE SPECIALE NON SOPPRESSA DALLA COSTITUZIONE, MA SOTTOPOSTA A FUTURA REVISIONE.
Gli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei Consigli comunali, applicabili anche ai Consigli provinciali in base all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 328, riproducono il sistema del contenzioso elettorale disciplinato nella precedente legislazione e non sono, pertanto, in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 102 e seguenti della Costituzione, in quanto questi non hanno disposto la soppressione delle giurisdizioni speciali gia' esistenti, la cui revisione e' demandata, invece, al legislatore ordinario dalla disposizione transitoria VI della Costituzione.
Riguarda ancheart. 8 legge 328/1951art. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83: NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO ELETTORALE - GIURISDIZIONE SPECIALE NON SOPPRESSA DALLA COSTITUZIONE, MA SOTTOPOSTA A FUTURA REVISIONE. (COST., ART. 102 E DISP. TRANS., VI).
Gli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei Consigli comunali, applicabili anche ai Consigli provinciali in base all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 328, riproducono il sistema del contenzioso elettorale disciplinato nella precedente legislazione e non sono, pertanto, in contrasto con i precetti contenuti negli articoli 102 e seguenti della Costituzione, i quali non hanno disposto la soppressione delle giurisdizioni speciali gia' esistenti, la cui revisione e' demandata, invece, al legislatore ordinario dalla disposizione transitoria VI della Costituzione.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 8 legge 328/1951