Corte di cassazione · Massimario

Arbitrato

Voce 013 della classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 4 aprile 2025 al 30 aprile 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Lodo (sentenza arbitrale)6 massime
  • Compromesso e clausola compromissoria4 massime
  • Perizia contrattuale4 massime
  • Arbitrato irrituale (o libero)3 massime
  • Arbitrato estero2 massime
  • Arbitri2 massime
  • Competenza2 massime

Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    Perizia contrattuale

    Perizia contrattuale - Natura

    La perizia contrattuale è una clausola contrattuale con la quale i contraenti pattuiscono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, la cui risoluzione richiede l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.

    Rv. 677857-01Rassegna di marzo 2026, p. 26Art. 806 c.p.c. · Art. 1349 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    Arbitrato irrituale (o libero)

    Perizia contrattuale - Riconducibilità ad arbitrato irrituale - Condizioni - Rinunzia al diritto di agire in giudizio - Necessità - Mancanza - Figura atipica - Natura.

    Perizia contrattuale

    La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

    Rv. 677857-02Rassegna di marzo 2026, p. 26Art. 808 c.p.c. · Art. 1322 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    Arbitrato irrituale (o libero)

    Clausola di perizia contrattuale "pura" - Controversie su questioni oggetto della clausola - Proposizione in sede giudiziaria - Ammissibilità - Conseguenze.

    Perizia contrattuale

    La clausola di perizia contrattuale "pura" ha natura meramente obbligatoria con la conseguenza che ciascuna parte può introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito, assumendo, tuttavia, detta condotta valore di inadempimento che la espone ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.

    Rv. 677857-03Rassegna di marzo 2026, p. 27Art. 1218 c.c. · Art. 808-ter c.p.c. · Art. 1322 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    Arbitrato irrituale (o libero)

    Clausola di perizia contrattuale "pura" - Atto di "chiamata" e avvio del procedimento - Effetto interruttivo della prescrizione de die in diem - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    Perizia contrattuale

    In caso di perizia contrattuale "pura", l'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituisce una condotta (di prolungato adempimento dell'obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo assicurativo benché, a seguito di tempestiva denuncia dell'evento assicurato - una rapina del 20 novembre 2010- si fossero svolte le operazioni peritali di accertamento del danno da parte del tecnico incaricato dall'assicuratore e il procedimento si fosse concluso, senza accordo, con verbale del 25 settembre 2015 e che, dunque, al momento della chiamata di perizia contrattuale, effettuata dall'assicurata il 1° marzo 2017, il termine prescrizionale non fosse ancora decorso).

    Rv. 677857-04Rassegna di marzo 2026, p. 27Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2952 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11224/2026

    Arbitri › Compenso

    Collegio arbitrale composto di soli avvocati - Liquidazione degli onorari per l'attività svolta - Tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012 - Valore della controversia - Determinazione - Parametri.

    In tema di arbitrato, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale composto da soli avvocati, si deve tenere conto, durante la vigenza delle tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012, del disposto dell'art. 3 d.m. cit., riguardante l'attività stragiudiziale, cui rinvia l'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, recante la disciplina dei compensi dovuti agli arbitri, con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.

    Rv. 677976-01Rassegna di marzo 2026, p. 103Art. 814 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6927/2026

    Compromesso e clausola compromissoria › Interpretazione

    Riferimento alle controversie nascenti dal contratto relativo - Applicabilità alle controversie aventi nello stesso causa petendi - Sussistenza - Limiti - Controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Inapplicabilità di detta clausola - Fattispecie in tema di azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c.

    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

    Rv. 677481-01Rassegna di marzo 2026, p. 136Art. 1669 c.c. · Art. 808 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5983/2026

    Arbitri › Compenso

    Lodo arbitrale - Arbitri - Diritto al compenso - Sospensione ex. artt. 295, 337 c.p.c. - Esclusione - Nullità - Responsabilità ex art. 813-bis c.p.c.

    Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; ne consegue che non sussistono i presupposti della sospensione, ex artt. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall'arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare unicamente l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 813-bis c.p.c.

    Rv. 678478-01Rassegna di marzo 2026, p. 54Art. 295 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 813-bis c.p.c. · Art. 814 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5953/2026

    Lodo (sentenza arbitrale) › Impugnazione

    Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità.

    In tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere accertata nell'ambito di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire per verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se la sua inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue la dichiarazione di nullità del lodo e del procedimento quando nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarla, segue l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso ha arrecato al diritto di difesa.

    Rv. 678475-01Rassegna di marzo 2026, p. 52Art. 156 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c. · Art. 829 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5964/2026

    Lodo (sentenza arbitrale) › Impugnazione › Per nullità

    Ricorso in cassazione - Impugnazione lodo arbitrale - Esame del provvedimento degli arbitri - Esclusione - Fondamento.

    In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo, il sindacato di legittimità non può avere ad oggetto direttamente il provvedimento arbitrale, ma è limitato alla verifica della correttezza e della congruità motivazionale della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione, con riferimento ai motivi di censura del lodo, dovendo il controllo essere condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e dell'adeguatezza dei motivi della sentenza impugnata.

    Rv. 678476-01Rassegna di marzo 2026, p. 52Art. 829 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 163/2026

    Compromesso e clausola compromissoria

    Cessione di credito nascente da contratto - Subingresso del cessionario nella clausola compromissoria - Configurabilità - Esclusione - Opponibilità della clausola compromissoria da parte del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.

    Il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale è inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre è in facoltà di questo avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, poiché, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.

    Rv. 676784-01Rassegna di gennaio 2026, p. 12Art. 1260 c.c. · Art. 1406 c.c. · Art. 808 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 223/2013Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 819-ter c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. F.to…

  • Ordinanza n. 21/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 829 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2…

  • Sentenza n. 13/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 829 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia