Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Contratti bancari

Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni)

Sottovoce della voce 056 nella classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dal 2 dicembre 2025 al 22 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10728/2026

    Contratti bancari - Conto corrente - Azione del correntista di ripetizione di indebito conseguente alla rideterminazione del saldo - Onere della prova a carico del correntista - Contenuto - Estensione alla produzione del contratto di conto corrente - Sussistenza.

    In tema di contratti bancari di conto corrente, nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contrato poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 T.U.B.

    Rv. 678823-01Rassegna di marzo 2026, p. 99Art. 2033 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10728/2026

    Contratti bancari - Conto corrente - Diritto del correntista a ottenere dalla banca la consegna del contratto ex art. 117 T.U.B. - Prescrizione - Individuazione.

    In tema di contratti bancari di conto corrente, il diritto del correntista ad ottenere dalla banca la consegna del contratto, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

    Rv. 678823-02Rassegna di marzo 2026, p. 98Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 210 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9855/2026

    Procura ad operare sul conto corrente - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Condizioni.

    In tema di contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, la procura ad operare sul conto corrente deve essere redatta per iscritto a pena di nullità ex art. 1392 c.c., salvo che il rapporto bancario sia insorto in epoca antecedente all'entrata in vigore degli artt. 3 della n. 154 del 1992 e 117 del TUB, che prevedono la forma scritta ad substantiam del relativo contratto.

    Rv. 678192-01Rassegna di marzo 2026, p. 91Art. 1392 c.c. · Art. 3 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 127 Testo unico in materia bancaria e creditizia e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2426/2026

    Contratti bancari - Requisiti di validità - Art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. - Contratti stipulati anteriormente - Applicabilità - Fondamento.

    In tema di contratti bancari, l'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto - prevedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione, se più favorevoli al cliente - e non la fattispecie negoziale in sé.

    Rv. 677594-01Rassegna di febbraio 2026, p. 17Art. 1284 c.c. · Art. 1339 c.c. · Art. 1372 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    Opposizione allo stato passivo - Prova del credito - Difetto di data certa – Rilevabilità d’ufficio - Mancata segnalazione alle parti - Conseguenze - Ragioni - Fattispecie.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento · Prova civile › Documentale (prova)

    Rv. 677869-02Rassegna di febbraio 2026, p. 15Art. 2702 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2258/2026

    Concordato fallimentare - Proposta concorrente di terzo - Creditore proponente e società correlate - Diritto di voto e computo delle maggioranze - Art. 127, commi 5 e 6, l. fall. - Applicazione estensiva - Conflitto d'interessi - Esclusione.

    In tema di concordato fallimentare, quando vi sia una proposta concorrente presentata da un terzo, l'applicazione estensiva dell'art. 127, commi 5 e 6, l.fall. consente al creditore proponente e alle società ad esso correlate (controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) di esercitare il diritto di voto e di essere computati nella maggioranza, non configurandosi alcun conflitto d'interessi.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677593-01Rassegna di febbraio 2026, p. 15Art. 2359 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 854/2026

    Esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza)

    Onere probatorio del correntista - Limite dell'affidamento - Sussistenza.

    In tema di conto corrente bancario è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, allegando l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate, provare anche il limite del medesimo affidamento.

    Rv. 676904-01Rassegna di gennaio 2026, p. 23Art. 1843 c.c. · Art. 1852 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 861/2026

    Rapporti esauritisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 - Interessi usurari - Modalità di determinazione - Tasso effettivo globale (TEG) e commissione di massimo scoperto (CMS) applicati in concreto - Decreti ministeriali di rilevazione del “tasso soglia” - “CMS soglia” - Comparazione separata - Necessità - “Margine” di interesse residuo - Compensazione con la CMS - Ammissibilità.

    In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonoma comparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministeriali aumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia e l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propria soglia.

    Rv. 677425-01Rassegna di gennaio 2026, p. 23Art. 1815 c.c. · Art. 644 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 189/2026

    Contratto di conto corrente - Rapporti esauriti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - Verifica del superamento del tasso soglia antiusura - Rilevanza della CMS - Sussistenza - Comparazioni da effettuare.

    La verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta ex l. n. 108 del 1996 - con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) dell'art. 2-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - va effettuata con la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" (ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996) e con la "CMS soglia" (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media registrata in detti decreti ministeriali), compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

    Rv. 676876-01Rassegna di gennaio 2026, p. 12Art. 2 Disposizioni in materia di usuraDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32269/2025

    Esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza)

    Obbligo di rendiconto della banca - Invio periodico degli estratti conto - Illegittimità delle appostazioni - Obbligo della banca di trasmissione di estratti rettificati - Esclusione.

    Nel contratto di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l'illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.

    Rv. 676698-01Rassegna di dicembre 2025, p. 27Art. 1712 c.c. · Art. 1832 c.c. · Art. 1857 c.c. · Art. 119 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 8/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29…

  • Ordinanza n. 192/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2935 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 giugno 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presid…

  • Sentenza n. 166/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito i…

  • Ordinanza n. 348/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trat…

  • Ordinanza n. 368/1989Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 854/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilanc…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia