Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Obbligazioni in genere

Obbligazioni pecuniarie

Sottovoce della voce 113 nella classificazione del Massimario

22 massime, da pronunce dal 19 gennaio 2025 al 12 febbraio 2026

Massime della Corte di cassazione

22 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3194/2026

    Interessi › Saggio degli interessi

    Interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Funzione deterrente e risarcitoria - Fondamento - Credito dipendente da determinazione giudiziale - Rifiuto del creditore di ricevere la somma offerta - Assenza di giustificato motivo - Applicabilità - Esclusione.

    L'art. 1284, comma 4, c.c., stante la sua funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, non si applica quando la parte creditrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, di ricevere la somma offerta in pagamento dalla parte debitrice e risultata corrispondente a quella riconosciuta all'esito del giudizio.

    Rv. 677295-01Rassegna di febbraio 2026, p. 29Art. 1284 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34623/2025

    Interessi › Saggio degli interessi

    Crediti di lavoro - Cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria - Art. 429, comma 3, c.p.c. - Disciplina speciale rispetto a quella ex art. 1284, comma 4, c.c. - Sussistenza - Conseguenze.

    In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

    Classificata anche sotto: Procedimenti speciali

    Rv. 677223-01Rassegna di dicembre 2025, p. 157Art. 429 c.p.c. · Art. 1284 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33336/2025

    Interessi › Anatocismo

    Contratto di conto corrente bancario – Stipulazione antecedente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 – Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Nullità delle clausole - Applicabilità dell'art. 7, comma 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2020 - Esclusione - Conseguenze.

    In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

    Rv. 676529-01Rassegna di dicembre 2025, p. 39Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31910/2025

    Interessi › Saggio degli interessi

    La condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda - in mancanza della quale il giudice non ha l'obbligo di provvedere - e di una statuizione ad hoc nella sentenza, sicché, da un lato, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall'altro, in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata

    Rv. 677090-03Rassegna di dicembre 2025, p. 92Art. 1284 c.c. · Art. 474 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31422/2025

    Interessi

    In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Contratti bancari › Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni)

    Rv. 676316-01Rassegna di dicembre 2025, p. 16Art. 644 c.p. · Art. 2 Disposizioni in materia di usura · Art. 113 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29757/2025

    Interessi › Saggio degli interessi

    Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore - Obbligazione restitutoria - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

    Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilità di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 676885-01Rassegna di novembre 2025, p. 73Art. 2033 c.c. · Art. 1284 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28599/2025

    Interessi › Anatocismo

    Anatocismo bancario - Illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Applicazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.

    A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

    Rv. 676866-01Rassegna di ottobre 2025, p. 39Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28190/2025

    Interessi › Saggio degli interessi

    Crediti tributari - Interessi - Applicabilità degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c. e art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

    Ai crediti di natura tributaria (nella specie, derivante dalla pretesa monitoria di restituzione della maggiore IRPEF pagata) deve ritenersi applicabile la speciale regolamentazione degli interessi di cui agli artt. 44 e 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e non già la disciplina dettata dagli artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c., dovendosi altresì escludere l'applicabilità dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, stante la totale estraneità della materia delle imposte rispetto a quella delle c.d. transazioni commerciali, in considerazione dell'assenza del fondamento contrattuale dell'obbligazione e del particolare atteggiarsi delle parti.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 676607-01Rassegna di ottobre 2025, p. 100Art. 1224 c.c. · Art. 1284 c.c. · Art. 44 Riscossione imposte sul reddito · Art. 44-bis Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28036/2025

    Interessi › Saggio degli interessi

    Interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. - Presupposti - Carattere liquido o agevolmente liquidabile dell'obbligazione inadempiuta - Conseguenze - Fattispecie.

    Presupposto per l'operatività del saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è il carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, sicché tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di un credito risarcitorio derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza in quanto l'oggetto del giudizio verteva sulle conseguenze risarcitorie derivanti dall'inadempimento all'obbligo di introdurre clausole negoziali che impegnassero il terzo assegnatario di aree del demanio marittimo a corrispondere un indennizzo al precedente titolare, a fronte della rinuncia di quest'ultimo ad una concessione che avrebbe ostacolato l'attuazione di un piano paesaggistico di riqualificazione di una zona costiera).

    Rv. 676224-01Rassegna di ottobre 2025, p. 30Art. 1284 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27460/2025

    Interessi › Anatocismo

    Anatocismo bancario - Applicazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.

    Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.

    Rv. 676373-01Rassegna di ottobre 2025, p. 22Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 254/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1283 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi…

  • Ordinanza n. 436/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1815 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Tribunale di Brind…

  • Ordinanza n. 23/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigra…

  • Ordinanza n. 12/2002Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 1815 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

  • Ordinanza n. 128/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1283 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice civile e dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli evocati parametri, dal giudice di pace…

  • Ordinanza n. 129/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigr…

  • Ordinanza n. 399/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, del "capitolato d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983,…

  • Ordinanza n. 236/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1815 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, dal pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella se…

  • Sentenza n. 585/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzion…

  • Sentenza n. 408/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, a) dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale"), come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324"), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Ligur…

  • Ordinanza n. 370/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1284 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Voltri con ordinanza del 22 giugno 1981 (r.o. n. 583 del 1981). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.…

  • Sentenza n. 60/1980Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1284 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUI…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia