Corte di cassazione · Massimario

Ordinamento giudiziario

Voce 115 della classificazione del Massimario

30 massime, da pronunce dal 23 gennaio 2025 al 27 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Disciplina della magistratura26 massime
  • Autorità giudiziaria (duplicità di gradi di giurisdizione)2 massime
  • Consiglio superiore della magistratura (principi costituzionali)1 massima
  • Magistrati onorari1 massima

Massime della Corte di cassazione

30 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11409/2026

    Autorità giudiziaria (duplicità di gradi di giurisdizione) › Corte di cassazione

    Giudice del merito - Operazione interpretativa - Evocazione di un precedente orientamento giurisprudenziale conforme - Applicazione indebita del principio stare decisis - Esclusione - Fattispecie.

    La circostanza che, per confortare l'operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce in una indebita applicazione del principio dello stare decisis, in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni lamentati da medici specializzandi, in cui la sentenza impugnata, al fine di individuare il dies a quo del termine prescrizionale, a conforto dell'esegesi dell'art.11 della l. n. 370 del 1999, aveva richiamato conformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità).

    Rv. 678668-01Rassegna di marzo 2026, p. 276Art. 360 c.p.c. · Art. 101 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8623/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Fatto oggetto di incolpazione - Contestazione alternativa - Vizio di genericità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, è legittima e non affetta da genericità la contestazione di incolpazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto non inserisce alcun margine di incertezza nell'incolpazione né rende non analitica la descrizione del fatto, ed assicura, invece, il pieno diritto di difesa, ponendo gli incolpati in condizione di replicare alla contestata violazione in relazione ad entrambe le alternative indicate. (Nella specie, la S.C. ha escluso, confermando sul punto la decisione impugnata, la genericità della contestazione relativa alla violazione delle disposizioni dettate dalla l. n. 140 del 2003, in cui si faceva riferimento sia alle intercettazioni indirette che a quelle occasionali).

    Rv. 677851-01Rassegna di marzo 2026, p. 20Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 521 c.p.p. · Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della CostituzioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8623/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Responsabilità disciplinare del magistrato - Illecito disciplinare ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Scusabilità dell’errore - Opinabilità della questione giuridica - Necessità - Chiarezza del dato normativo e della univoca interpretazione della giurisprudenza - Rilevanza Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di illecito disciplinare, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, compiuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni e consistente nella grave violazione di legge, ai fini della scusabilità dell'errore tecnico - giuridico commesso è necessario che la soluzione data alla questione controversa risulti quantomeno opinabile, seppure in contrasto con altri orientamenti espressi sul medesimo tema, sicché va esclusa in presenza di un dato normativo chiaro e univocamente interpretato dalla giurisprudenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato l'illecito disciplinare della grave violazione della l. n. 140 del 2003, considerata l'assenza di ogni margine di opinabilità in relazione all'esclusione di ogni possibilità di utilizzazione, nei confronti di un parlamentare, delle captazioni effettuate in assenza di autorizzazione).

    Rv. 677851-02Rassegna di marzo 2026, p. 19Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della CostituzioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6697/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” - Nuova valutazione dell’elemento soggettivo della condotta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, in caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché "il fatto non costituisce reato", il giudicato non preclude un rinnovato apprezzamento, sotto il profilo disciplinare, dell'elemento soggettivo della condotta, da valutarsi alla luce degli specifici standard richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservatezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, rivalutando la condotta dell'incolpato - assolto in sede penale dal reato di rivelazione di segreti d'ufficio, per assenza di dolo, essendo l'imputato incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p., che aveva determinato un errore sul fatto - aveva affermato la inescusabilità, sul piano disciplinare, di detto errore).

    Rv. 677204-01Rassegna di marzo 2026, p. 15Art. 47 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6699/2026

    Consiglio superiore della magistratura (principi costituzionali) › Composizione ed organizzazione › Sezione disciplinare

    Composizione - Cessazione definitiva dalla carica di un componente effettivo - Applicabilità delle norme regolamentari che disciplinano la sostituzione per il caso di incompatibilità, astensione o “altro motivato impedimento” - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, all'ipotesi di cessazione definitiva dalla carica di un componente effettivo non si applicano le norme regolamentari che disciplinano la sostituzione per i casi di incompatibilità, astensione o "altro motivato impedimento", che riguardano impedimenti relativi ad uno specifico procedimento ovvero di carattere generale ma comunque temporanei, sicché, laddove un componente effettivo cessi definitivamente dalla sua carica, per qualunque ragione, ad esso non subentra il componente supplente, dovendo invece procedersi all'elezione di un nuovo componente effettivo. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non vi fosse alcun vizio nella composizione del collegio della Sezione Disciplinare cui aveva partecipato il nuovo componente effettivo, eletto a seguito delle dimissioni del predecessore, anziché quello supplente).

    Rv. 677205-01Rassegna di marzo 2026, p. 16Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6699/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare › Consiglio superiore della magistratura (sezione disciplinare)

    Giudizio disciplinare - Mutamento del collegio giudicante nel corso del procedimento - Attività processuale prodromica all’inizio del dibattimento - Rinnovazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, in caso di mutamento della composizione del collegio nel corso del procedimento non è necessaria la rinnovazione dell'attività processuale prodromica all'inizio del dibattimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell'incolpato di partecipare coscientemente al giudizio disciplinare costituisse attività dibattimentale, soggetta all'obbligo di rinnovazione).

    Rv. 677205-02Rassegna di marzo 2026, p. 16Art. 525 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5323/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Ritardata scarcerazione - Illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Inosservanza dei limiti temporali previsti dalla disciplina codicistica - Insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali - Discrimine - Chiarezza e univocità testuale delle norme - Motivazione - Rilevanza - Fattispecie.

    Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - risoltasi nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale - e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre aver riguardo, non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'interpretazione, adottata dall'incolpato, dell'art. 305, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, fosse giustificabile stante il tenore letterale della norma - che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante - o plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell'ufficio giudiziario).

    Rv. 677329-01Rassegna di marzo 2026, p. 6Art. 105 cost. · Art. 13 cost. · Art. 303 c.p.p. · Art. 305 c.p.p. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Art. 15, comma 8, d.lgs. n. 109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - Provvedimento di revoca all’esito del passaggio in giudicato della sentenza penale - Natura dichiarativa ed effetto retroattivo - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'ordinanza che, in dipendenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale "per il medesimo fatto", dispone la sospensione dei termini del procedimento disciplinare, ex art. 15, comma 8, lett. a, del d.lgs. n. 109 del 2006, così come il provvedimento che la revoca, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale, hanno natura dichiarativa dell'effetto sospensivo realizzatosi ope legis, essendo meramente ricognitivi della "medesimezza" del fatto, ed operano entrambi con effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di decadenza per superamento dei termini previsti dall'art. 15, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata dalla difesa dell'incolpato, atteso che, ai fini del calcolo del periodo di sospensione, occorre doverosamente fare riferimento alla data di esercizio dell'azione penale come momento iniziale e, come termine finale, a quella del passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendo dalla formale emissione del provvedimento di revoca da parte del Procuratore Generale, intervenuta ben nove mesi dopo).

    Rv. 677323-01Rassegna di febbraio 2026, p. 8Art. 105 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - Ratio legis - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.

    Rv. 677323-02Rassegna di febbraio 2026, p. 8Art. 105 cost. · Art. 24 cost. · Art. 14 cost. · Art. 15 cost. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

    In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva ritenuto l'esito assolutorio del giudizio penale non vincolante, in quanto dovuto alle modalità procedimentali (limiti di utilizzabilità di alcuni elementi istruttori) con le quali in sede penale era stata ritenuta insussistente la prova del fatto reato, ricostruendo l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo differente da quello risultante dalla sentenza dibattimentale, passata in giudicato).

    Rv. 677323-03Rassegna di febbraio 2026, p. 7Art. 105 cost.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 390/2007Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confr…

  • Sentenza n. 98/2021Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 521 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.…

  • Sentenza n. 38/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 68, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale or…

  • Ordinanza n. 163/2016Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

  • Ordinanza n. 270/2011Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 530 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, P…

  • Ordinanza n. 171/2011Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, d…

  • Ordinanza n. 263/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza pre…

  • Sentenza n. 113/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di…

  • Sentenza n. 114/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo comma, 102 e…

  • Ordinanza n. 317/2008Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

  • Ordinanza n. 389/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112 della Costituz…

  • Ordinanza n. 67/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina, dal Tribunale di Latina e dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma,…

  • Sentenza n. 163/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara inammissibile l'intervento del Senato della Repubblica; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli…

  • Ordinanza n. 418/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 500, 511, c…

  • Ordinanza n. 286/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 530 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Ordinanza n. 73/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 20…

  • Ordinanza n. 273/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzion…

  • Ordinanza n. 59/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Tortona, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso i…

  • Ordinanza n. 431/2001Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palmi, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…

  • Ordinanza n. 318/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 530 c.p.p.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Terni, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…

  • Ordinanza n. 107/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28…

  • Ordinanza n. 57/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001. I…

  • Ordinanza n. 240/1985Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985. F.to: LIVIO…

  • Ordinanza n. 92/1985Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO…

  • Ordinanza n. 166/1980Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così…

  • Ordinanza n. 158/1977Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio,…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia