Corte di cassazione · Massimario

Assistenza e beneficenza pubblica

Voce 021 della classificazione del Massimario

57 massime classificate sotto la voce (42 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 29 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

Prestazioni assistenzialile più recenti

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11694/2026 · 29 aprile 2026Indennità di accompagnamento - Applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Obbligo del giudice - Presupposti - Obbligo di motivazione sulla irrilevanza degli elementi a sostegno dell’aggravamento - Configurabilità - Fattispecie.
  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10739/2026 · 23 aprile 2026Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Diritto all'assegno "una tantum" - Assoggettamento a prescrizione decennale - Sussistenza - Decorrenza - Intero importo.
  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10194/2026 · 19 aprile 2026Prestazioni a carico del S.S.N. - Prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria - Inclusione - Applicabilità anche all'assistenza domiciliare integrata - Sussistenza - Fattispecie.
  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 8382/2026 · 3 aprile 2026Assegno sociale - Revoca ex art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012 - Natura.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6400/2026 · 18 marzo 2026Interventi in favore di minori ex l. n. 328 del 2000 - Obbligo ex lege del Comune - Conseguenze - Rimborso dei relativi costi in favore dei soggetti erogatori - Ordine giudiziale - Sufficienza - Disciplina in materia di contratti pubblici e di contabilità pubblica - Applicabilità - Esclusione.

Massime della Corte di cassazione

Le 15 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8660/2026

    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Art. 4, comma 1, della l. n. 512 del 1999 - Diritto di accesso al Fondo - Successori a titolo universale - Condanna ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale o mediante un’azione civile - Irrilevanza - Differenza tra congiunti che hanno agito in sede civile iure proprio e congiunti che hanno agito iure successionis - Insussistenza.

    I successori a titolo universale dell'avente diritto deceduto sono legittimati all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 512 del 1999, sia nel caso in cui la sentenza di condanna al risarcimento dei danni sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l'esercizio dell'ordinaria azione civile, restando, a tal fine, irrilevante che questa sia stata proposta iure proprio o iure successionis.

    Rv. 677580-01Rassegna di marzo 2026, p. 243Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso · Art. 5 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafiosoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5208/2026

    Benefici ex art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente) - Nozione di atti di terrorismo - Fatti anteriori all'introduzione dell'art. 270-sexies c.p. - Requisiti - Fattispecie.

    Gli atti di terrorismo che, anche in relazione a fatti anteriori all'introduzione del reato previsto dall'art 270-sexies c.p., permettono l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), pur non richiedendo il raggiungimento della soglia di rilevanza oggettiva fissata dalla norma penale (vale a dire la possibilità di arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale), devono essere connotati contestualmente dal proposito di incutere timore nella collettività, con azioni indiscriminate e caratterizzate dalla cd. "depersonalizzazione" delle potenziali vittime, e dalla natura organizzata della condotta violenta, ossia dal suo collegamento a un vincolo associativo, anche rudimentale, ma comunque idoneo alla realizzazione di un sia pur generico programma criminoso, che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso lo status di vittima del terrorismo per un ufficiale di Polizia che aveva riportato lesioni permanenti nel corso di una manifestazione di protesta attuata da un gruppo di dissidenti, datisi fuoco dinanzi a un'Ambasciata straniera).

    Rv. 678342-01Rassegna di marzo 2026, p. 290Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 270-sexies c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5208/2026

    Benefici economici in favore delle vittime del terrorismo - Art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 - Nozione di atti di eversione dell'ordine democratico - Azioni di protesta contro l'azione politica di uno Stato - Esclusione.

    Gli atti di eversione dell'ordine democratico che consentono di accedere ai benefici economici in favore delle vittime del terrorismo di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), sono quelli connotati dalla finalità di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali, con la conseguenza che non vi rientrano quelle azioni, pur penalmente illecite, sorrette da finalità di mera protesta contro l'azione politica di uno Stato.

    Rv. 678342-02Rassegna di marzo 2026, p. 289Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matriceDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5211/2026

    Vittime del dovere e soggetti equiparati - Domande finalizzate all'accertamento dei rispettivi status - Diversità di fatti costitutivi - Conseguenze.

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, le domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di "vittima del dovere" e di "soggetto equiparato a vittima del dovere" sono fondate su fatti costitutivi tra loro differenti, con la conseguenza che, da un lato, l'accertamento dell'una o dell'altra situazione soggettiva, pur nell'ambito della medesima vicenda sottoposta a vaglio giudiziale, può comportare una distinta e autonoma attività istruttoria, senza che la proposizione di due domande separate implichi necessariamente una duplicazione della stessa; dall'altro, la definizione, con sentenza passata in giudicato, della domanda diretta a conseguire uno dei due status non preclude la proposizione di una separata domanda tendente ad accertare l'altro.

    Rv. 678343-01Rassegna di marzo 2026, p. 290Art. 3 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2623/2026

    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Condanna di più corresponsabili in distinti giudizi penali - Provvisionali di diverso importo - Obbligazione del fondo - Somma delle provvisionali - Necessità - Esclusione - Valutazione caso per caso - Criteri.

    In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, qualora, a seguito di pronunce in distinti giudizi penali, più corresponsabili dello stesso reato siano stati condannati, in favore delle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo, l'obbligazione del Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrisponde necessariamente alla somma di tali provvisionali, dovendosi procedere a una valutazione caso per caso del pregiudizio concretamente considerato dall'uno e dall'altro giudice penale nella relativa quantificazione, onde verificare se il secondo giudicante, nella consapevolezza della prima condanna, ha inteso compiere una nuova valutazione complessiva del pregiudizio, come provato allo stato degli atti.

    Rv. 677707-01Rassegna di febbraio 2026, p. 72Art. 2055 c.c. · Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafiosoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 727/2026

    Vittime del dovere e familiari superstiti - Elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, l. n. 206 del 2004 - Rivalutazione ex art. 8 della l. n. 302 del 1990 - Spettanza - Decorrenza.

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, le speciali elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della l. n. 206 del 2004, riconosciute in virtù dell'art. 34, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. nella l. n. 222 del 2007, sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 302 del 1990, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della l. n. 206 del 2004.

    Rv. 677403-01Rassegna di gennaio 2026, p. 90Art. 8 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matriceDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29890/2025

    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Condanna di più corresponsabili in distinti giudizi penali - Unicità della prestazione indennitaria.

    La vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie - rese, per il medesimo fatto, in distinti giudizi penali a carico dei diversi concorrenti -, ha diritto a un'unica prestazione dal Fondo di rotazione di cui alla l. n. 512 del 1999.

    Rv. 676983-01Rassegna di novembre 2025, p. 75Art. 2055 c.c. · Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso · Art. 187 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27631/2025

    Ciechi (opera nazionale ciechi civili) › Ciechi civili

    Nuovo orientamento giurisprudenziale - Assimilabilità allo ius superveniens - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

    L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato).

    Classificata anche sotto: Ordinamento giudiziario

    Rv. 676805-01Rassegna di ottobre 2025, p. 124Art. 324 c.p.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27161/2025

    Ciechi (opera nazionale ciechi civili) › Ciechi civili

    Pensione non reversibile in favore dei ciechi civili assoluti - Stato di bisogno - Permanenza - Necessità - Fondamento - Norme in materia di invalidità INPS - Inapplicabilità.

    La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.

    Rv. 676770-01Rassegna di ottobre 2025, p. 115Art. 7 Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili · Art. 68 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 38 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26432/2025

    Istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie)

    IPAB - Ispirazione religiosa ritraibile dallo statuto - Natura privata ex art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Sussistenza - Controllo pubblico e nomina di alcuni membri del CdA da parte del Consiglio Comunale - Irrilevanza - Conseguenze - Atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati - Necessità della forma scritta - Esclusione.

    Nell'ipotesi di ispirazione religiosa dell'IPAB - desumibile dallo statuto e sussistente se concorrono un'attività istituzionale con finalità religiosa e il collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa - l'ente ha natura privata, anche se è previsto il controllo pubblico e alcuni membri del CdA siano nominati dal Consiglio Comunale, sicché gli atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati non sono soggetti a forma scritta ad substantiam. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la necessità della forma scritta ad substantiam per il valido conferimento di un incarico professionale da parte di un ente il cui statuto affidava alle Suore Figlie della Carità attività di istruzione ed educazione dei bambini, e prevedeva la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del vescovo).

    Classificata anche sotto: Pubblica amministrazione

    Rv. 676714-01Rassegna di settembre 2025, p. 48Art. 1350 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Se ne mostrano 30 su 51: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia