Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8657/2026
Arricchimento senza causa - Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell’indennizzo - Quantificazione del depauperamento patrimoniale - Inapplicabilità della tariffa professionale - Sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista - Necessità di assicurare ristoro - Valutazione equitativa dell’indennizzo - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di azione di ingiustificato arricchimento, al fine di determinare l'indennizzo spettante all'autore di una prestazione d'opera professionale in favore dell'Amministrazione, in assenza di un contratto valido, il depauperamento patrimoniale deve tenere conto, oltre che dei costi e degli esborsi sopportati, a titolo di danno emergente, del valore economico del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, a titolo di lucro cessante, al netto di ogni percentuale di guadagno, attraverso una valutazione che, per la difficoltà di quantificazione del preciso ammontare, può essere officiosa ed equitativa ex art. 1226 c.c. e può basarsi anche sulla tariffa professionale, da intendersi come mero parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. al professionista, progettista e direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica svolto in favore della P.A., in assenza di un contratto valido per difetto di forma scritta, ritenendo inapplicabile la tariffa professionale ai fini della determinazione della diminuzione patrimoniale subita).
Rv. 677431-01Rassegna di marzo 2026, p. 79Art. 1226 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2042 c.c.Dove leggere la sentenza