Corte di cassazione · Massimario

Pubblica amministrazione

Voce 141 della classificazione del Massimario

17 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 7 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Contratti9 massime
  • Obbligazioni5 massime
  • Funzionari pubblici2 massime
  • Rappresentanza della P.A.2 massime

Massime della Corte di cassazione

17 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8657/2026

    Obbligazioni › Arricchimento senza causa

    Arricchimento senza causa - Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell’indennizzo - Quantificazione del depauperamento patrimoniale - Inapplicabilità della tariffa professionale - Sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista - Necessità di assicurare ristoro - Valutazione equitativa dell’indennizzo - Ammissibilità - Fattispecie.

    In tema di azione di ingiustificato arricchimento, al fine di determinare l'indennizzo spettante all'autore di una prestazione d'opera professionale in favore dell'Amministrazione, in assenza di un contratto valido, il depauperamento patrimoniale deve tenere conto, oltre che dei costi e degli esborsi sopportati, a titolo di danno emergente, del valore economico del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, a titolo di lucro cessante, al netto di ogni percentuale di guadagno, attraverso una valutazione che, per la difficoltà di quantificazione del preciso ammontare, può essere officiosa ed equitativa ex art. 1226 c.c. e può basarsi anche sulla tariffa professionale, da intendersi come mero parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. al professionista, progettista e direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica svolto in favore della P.A., in assenza di un contratto valido per difetto di forma scritta, ritenendo inapplicabile la tariffa professionale ai fini della determinazione della diminuzione patrimoniale subita).

    Rv. 677431-01Rassegna di marzo 2026, p. 79Art. 1226 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2042 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7994/2026

    Contratti › Formazione

    Appalti pubblici - Integrazione contrattuale - Limiti - Finalità.

    In tema di appalti pubblici, l'integrazione contrattuale durante la fase di esecuzione non può tradursi in una modificazione del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dalle condizioni riportate nel bando di gara, risultando altrimenti alterato il risultato della procedura di aggiudicazione, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all'aggiudicatario, restando in tal modo penalizzati i concorrenti che di quelle facilitazioni non abbiano potuto tener conto, quanto nel caso in cui esse appaiano più gravose, non potendo costringersi l'aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell'offerta.

    Rv. 677613-01Rassegna di marzo 2026, p. 75Art. 1372 c.c. · Art. 1374 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7668/2026

    Contratti › Formazione › Stipulazione

    Contratti con la P.A - Perfezionamento del vincolo - Approvazione ministeriale ex art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923 - Necessità - Deducibilità dalla condotta dell'amministrazione - Esclusione.

    Nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente - pur se formalmente esistente - la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica, imposta dagli artt. 16 e 17 del suddetto decreto.

    Rv. 678210-01Rassegna di marzo 2026, p. 231Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7501/2026

    Contratti › Formazione › Stipulazione › Atti precedenti

    Appalto pubblico - Avvio dell'esecuzione ex art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Aggiudicazione - Distinzione - Finalità - Rimborso delle spese.

    In tema di appalti pubblici, l'avvio anticipato dell'esecuzione - previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - mira a consentire l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza o la prestazione del servizio o della fornitura per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei controlli e all'adempimento delle formalità preliminari alla stipulazione del contratto, dando così luogo ad un rapporto distinto da quello derivante dall'aggiudicazione, destinato ad essere assorbito nel contratto stipulato, ovvero a cessare per effetto dell'accertata impossibilità di procedervi, legittimando in tale ultima ipotesi la sola richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni medio tempore eseguite.

    Rv. 677610-01Rassegna di marzo 2026, p. 72Art. 11 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7465/2026

    Obbligazioni

    Appalto lavori pubblici - Somma urgenza - Corrispettivo - Regolarizzazione dell'impegno di spesa - Necessità - Fondamento.

    In tema di appalto di lavori pubblici, nell'ipotesi di affidamento di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789 del 1998, trova applicazione il disposto di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, con la conseguenza che la richiesta di effettuazione dei lavori medesimi dovrà essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e che, in mancanza, non potendo ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo, quest'ultimo non può vantare un diritto al compenso.

    Rv. 677609-01Rassegna di marzo 2026, p. 72Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29899/2025

    Rappresentanza della P.A.

    Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione - Funzionario delegato - Disciplina della procura al difensore - Applicabilità - Esclusione - Dichiarazione di agire nella qualità di delegato - Sufficienza - Fondamento.

    In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non è applicabile la disciplina della procura al difensore, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, la mera dichiarazione di agire nella qualità di delegato, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, dal momento che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

    Rv. 677027-01Rassegna di novembre 2025, p. 124Art. 83 c.p.c. · Art. 23 Modifiche al sistema penaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27046/2025

    Contratti

    Spese comunali fuori bilancio - Responsabilità diretta del funzionario ex art. 35, co. 4, d. lgs. n. 77 del 1995 - Interpretazione alla luce delle modifiche apportate da d.lgs. n. 342 del 1997 - Nozione di “consentire” - Fattispecie.

    Funzionari pubblici

    In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, ai fini dell'interpretazione del disposto dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., nella l.n. 144 del 1989 il cui testo risulta nella sostanza riprodotto nell'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995) - che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti, invece, la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciando in una controversia relativa al pagamento dei compensi per l'attività svolta da tre professionisti su incarico della Giunta, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda nei confronti del dirigente comunale, sebbene quest'ultimo, pur in assenza di un'adeguata copertura finanziaria, avesse dato indicazioni agli attori di "fare ciò che era necessario nell'ambito ed alle condizioni di cui alla delibera").

    Rv. 676040-01Rassegna di ottobre 2025, p. 51Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26388/2025

    Contratti

    La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Obbligazioni pecuniarie

    Rv. 676364-01Rassegna di settembre 2025, p. 24Art. 1173 c.c. · Art. 1224 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26432/2025

    Contratti › Formazione › Forma

    Nell'ipotesi di ispirazione religiosa dell'IPAB - desumibile dallo statuto e sussistente se concorrono un'attività istituzionale con finalità religiosa e il collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa - l'ente ha natura privata, anche se è previsto il controllo pubblico e alcuni membri del CdA siano nominati dal Consiglio Comunale, sicché gli atti che perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati non sono soggetti a forma scritta ad substantiam. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la necessità della forma scritta ad substantiam per il valido conferimento di un incarico professionale da parte di un ente il cui statuto affidava alle Suore Figlie della Carità attività di istruzione ed educazione dei bambini, e prevedeva la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del vescovo).

    Classificata anche sotto: Assistenza e beneficenza pubblica

    Rv. 676714-01Rassegna di settembre 2025, p. 48Art. 1350 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24785/2025

    Obbligazioni › Arricchimento senza causa

    Indebito arricchimento - P.A. - Prestazioni sanitarie erogate in mancanza di contratto scritto - Sussistenza dell'arricchimento - Criteri per la quantificazione.

    In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A., l'arricchimento dell'ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti.

    Rv. 675674-01Rassegna di settembre 2025, p. 12Art. 2041 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 399/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, del "capitolato d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983,…

  • Sentenza n. 585/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzion…

  • Sentenza n. 408/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, a) dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale"), come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324"), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Ligur…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia