Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Termini processuali

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

25 massime, da pronunce dal 30 aprile 2025 al 24 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

25 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10925/2026

    Sospensione

    L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Appello

    Rv. 678675-01Rassegna di marzo 2026, p. 272Art. 283 c.p.c. · Art. 351 c.p.c. · Art. 83 cura italiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8652/2026

    Sospensione

    Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 207, comma 14, CCII avverso il decreto reso dal tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 in coerenza con il criterio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della legge n. 155 del 2017.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677896-01Rassegna di marzo 2026, p. 79Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 2 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenzaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8177/2026

    Sospensione

    Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione delle attività processuali ex art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 - Applicabilità al processo tributario.

    In tema di misure preordinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività processuali, prevista dall'art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 (vigente ratione temporis) per i procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari compresi nella cd. "prima zona rossa", opera anche nel processo tributario.

    Rv. 678365-01Rassegna di marzo 2026, p. 376Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6853/2026

    Sospensione

    Sospensione ex art. 2, comma 4, d.l. n. 61 del 2023 - Avvocati residenti nelle aree interessate - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

    La sospensione dei termini processuali prevista, per i territori alluvionati dell'Emilia Romagna e delle Marche, dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 61 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 100 del 2023, si applica non solo alle parti ma anche agli avvocati residenti nelle aree interessate, giacché la norma mira a tenere indenni dalle limitazioni imposte dalla calamità naturale tutti coloro che svolgono attività lavorative in quelle zone, anche se in rappresentanza di una parte residente altrove. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, nel più ampio termine risultante dalla suddetta sospensione, da un avvocato residente in una delle zone interessate dal provvedimento suddetto, per conto di una parte che invece non vi risiedeva).

    Rv. 678171-01Rassegna di marzo 2026, p. 223Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4110/2026

    Sospensione

    Provvedimenti riguardanti i minori - Provvedimenti temporanei ed urgenti - Sospensione feriale - Applicabilità.

    Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.

    Rv. 677603-01Rassegna di febbraio 2026, p. 37Art. 473-bis.24 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3210/2026

    Sospensione

    Processo tributario - Termini di impugnazione - Sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Termine ex art. 327 c.p.c. - Cumulo - Condizioni.

    La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Condono fiscale

    Rv. 678013-01Rassegna di febbraio 2026, p. 125Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1668/2026

    Sospensione

    Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

    Classificata anche sotto: Costituzione della Repubblica

    Rv. 676705-01Rassegna di gennaio 2026, p. 38Art. 13 cost. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1411/2026

    Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).

    Classificata anche sotto: Costituzione della Repubblica

    Rv. 677051-01Rassegna di gennaio 2026, p. 32Art. 153 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32872/2025

    Sospensione

    Sospensione dei termini feriali - Causa di primo grado non soggetta a sospensione - Domanda nuova in appello soggetta a sospensione - Ricorso per cassazione - Termini - Sospensione - Inapplicabilità.

    Ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.

    Rv. 677146-01Rassegna di dicembre 2025, p. 108Art. 3 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31451/2025

    Sospensione

    Vittime di richieste estorsive o di usura - Sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi ex art. 20, comma 7-ter, l. n. 44 del 1999 - Causa di forza maggiore - Esclusione - Conseguenze - Debenza delle sanzioni al termine del periodo di sospensione.

    Il provvedimento del Procuratore della Repubblica emesso ai sensi dell'art. 20, comma 7-ter, della l. n. 44 del 1999, avente ad oggetto la sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi in favore delle vittime di usura, non integra una nuova e generalizzata causa di forza maggiore, idonea ad escludere la debenza delle sanzioni una volta venuto a scadenza il periodo di sospensione.

    Rv. 677343-01Rassegna di dicembre 2025, p. 165Art. 20 DisposizioniDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 49/1990Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. Così deciso in Roma, ne…

  • Sentenza n. 255/1987Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali in periodo feriale") nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull…

  • Sentenza n. 40/1985Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: 1) dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 21 aprile 1977 (n. 1 R.O. 1978), dell'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui il termine di trenta giorni per l'opposizione dell'espropriato alla sti…

  • Sentenza n. 191/2016Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 3 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, come univocamente interpretato dal diritto vivente, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza con l'or…

  • Sentenza n. 3/2015Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di proce…

  • Sentenza n. 297/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio…

  • Ordinanza n. 364/1998Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

  • Ordinanza n. 296/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici, con ordinanza del 3 aprile 1997. Così deciso in Roma, nella se…

  • Sentenza n. 268/1993Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituziona…

  • Sentenza n. 380/1992Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Con…

  • Ordinanza n. 61/1992Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 3 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

  • Ordinanza n. 270/1991Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 153 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 2…

  • Ordinanza n. 129/1991Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

  • Sentenza n. 584/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.…

  • Ordinanza n. 900/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 153 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 153 e 618, primo comma, del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Preside…

  • Sentenza n. 278/1987Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987…

  • Ordinanza n. 61/1985Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 3 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 - i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale - sollevata in riferiment…

  • Sentenza n. 53/1982Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742 sollevata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal G. I. presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobr…

  • Sentenza n. 50/1976Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale), nella parte in cui la sospensione è esclusa nei processi penali militari: questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale supremo militare, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.…

  • Sentenza n. 130/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 3 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 10 gennaio 1972 del giudice conciliatore di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia