Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Capacità processuale

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 3 aprile 2025 al 10 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9020/2026

    Curatore speciale

    Nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. - Interesse tutelato - Della parte rappresentata - Sussistenza - Di altre parti - Esclusione - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.

    La nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., per il caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, è diretta a tutelare esclusivamente un interesse della parte rappresentata e non anche quello di altre parti, sicché esse non sono legittimate a sollevare questioni su situazioni di conflitto di interesse relative a parti diverse, salvo che ricorra un loro interesse da manifestare in modo idoneo e che non può esaurirsi in una generica esigenza di garanzia del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato la contumacia di una società partecipata dalla ricorrente, omettendo la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi creatosi, a seguito della sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, per l'identità tra gli amministratori delle due società parti del rapporto controverso, rilevando che la partecipante aveva avanzato la richiesta non in quanto socia di maggioranza della partecipata, ma quale soggetto autonomo).

    Rv. 678847-01Rassegna di marzo 2026, p. 157Art. 78 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5032/2026

    Sanatoria

    Difetto di autorizzazione ex art. 182, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 - Autorizzazione intervenuta e prodotta nel corso del giudizio di appello - Sanatoria ex tunc - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    Autorizzazione ad agire e contraddire

    Il mancato deposito dell'autorizzazione ad agire in giudizio nel termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009) è sanato ex tunc dalla produzione nel solo grado di appello dell'autorizzazione concessa nelle more del giudizio di secondo grado, realizzandosi l'ipotesi di rimessione in termini implicitamente richiesta con il deposito del provvedimento autorizzatorio, consentita - in base alla nuova formulazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c. - anche a termine perentorio scaduto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'autorizzazione, accordata dal g.t., alla proposizione di un'azione di impugnazione testamentaria proposta dall'amministratore di sostegno, richiesta e sollecitata nel termine assegnato dal giudice di primo grado).

    Rv. 678608-01Rassegna di marzo 2026, p. 117Art. 153 c.p.c. · Art. 182 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3191/2026

    Autorizzazione ad agire e contraddire › Società ed altri enti

    Rito camerale di legittimità - Rappresentante del ricorrente - Legittimazione processuale - Eccezione - Memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

    Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

    Rv. 677294-01Rassegna di febbraio 2026, p. 28Art. 75 c.c. · Art. 83 c.c. · Art. 182 c.c. · Art. 372 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27895/2025

    Autorizzazione ad agire e contraddire › Società ed altri enti

    Procura alle liti conferita da persona fisica non abilitata alla rappresentanza in giudizio della società - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.

    Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.

    Rv. 676377-01Rassegna di ottobre 2025, p. 26Art. 75 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25498/2025

    Procuratore generale "ad negotia" - Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Persistenza della legittimazione ad processum in capo al rappresentato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

    Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).

    Rv. 676347-01Rassegna di settembre 2025, p. 83Art. 1387 c.c. · Art. 1704 c.c. · Art. 1708 c.c. · Art. 77 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22779/2025

    Rappresentanza processuale della persona giuridica - Fonte del potere rappresentativo - Atto non soggetto a pubblicità legate - Contestazione - Onere di produzione della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza - Sussistenza - Sanatoria ex tunc.

    In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.

    Rv. 675967-01Rassegna di luglio 2025, p. 92Art. 77 c.p.c. · Art. 182 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22244/2025

    Rappresentanza del procuratore e dell'institore

    Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Fondamento - Rilevabilità del difetto in ogni stato e grado - Sussistenza - Fattispecie.

    Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).

    Rv. 676278-01Rassegna di luglio 2025, p. 244Art. 77 c.p.c. · Art. 81 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17679/2025

    Comune - Rappresentanza processuale - Spettanza al sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto comunale di affidare detta rappresentanza a dirigenti ovvero esponenti apicali della struttura burocratica del Comune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento della rappresentanza al dirigente dell'ufficio legale del Comune - Costituzione senza necessità di procura o conferimento di procura ad altro professionista.

    Nel sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

    Rv. 675004-01Rassegna di giugno 2025, p. 116Art. 1 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 6 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 7 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15914/2025

    Rappresentanza processuale delle persone giuridiche - Ente costituito in giudizio a mezzo di persona diversa dal legale rappresentante - Persona fisica che ha conferito il mandato difensivo - Onere di dimostrazione del proprio potere rappresentativo - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Prova contraria.

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.

    Rv. 675737-01Rassegna di giugno 2025, p. 165Art. 2328 c.c. · Art. 2384 c.c. · Art. 75 c.p.c. · Art. 77 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8793/2025

    Rappresentanza del procuratore e dell'institore

    Institore - Rappresentanza processuale - Sussistenza - Conferimento di “tutti i poteri di legge” - Rilascio di procura alle liti - Legittimazione - Fattispecie.

    L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).

    Rv. 674341-01Rassegna di aprile 2025, p. 159Art. 1397 c.c. · Art. 2203 c.c. · Art. 77 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 220/1986Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti gli incidenti 254/1979 e 277/1983, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassum…

  • Ordinanza n. 206/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 19…

  • Sentenza n. 468/1992Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redat…

  • Ordinanza n. 41/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…

  • Sentenza n. 179/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 182 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, capoverso, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia