Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9020/2026
Nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. - Interesse tutelato - Della parte rappresentata - Sussistenza - Di altre parti - Esclusione - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., per il caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, è diretta a tutelare esclusivamente un interesse della parte rappresentata e non anche quello di altre parti, sicché esse non sono legittimate a sollevare questioni su situazioni di conflitto di interesse relative a parti diverse, salvo che ricorra un loro interesse da manifestare in modo idoneo e che non può esaurirsi in una generica esigenza di garanzia del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato la contumacia di una società partecipata dalla ricorrente, omettendo la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi creatosi, a seguito della sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, per l'identità tra gli amministratori delle due società parti del rapporto controverso, rilevando che la partecipante aveva avanzato la richiesta non in quanto socia di maggioranza della partecipata, ma quale soggetto autonomo).
Rv. 678847-01Rassegna di marzo 2026, p. 157Art. 78 c.p.c.Dove leggere la sentenza