Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Risarcimento del danno

Valutazione e liquidazione

Sottovoce della voce 152 nella classificazione del Massimario

64 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 28 aprile 2026

Pagina 2 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 64ª delle 64 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16604/2025

    Invalidità personale

    Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Accertamento e stima del danno nella sua interezza - Necessità - Successive variazioni equitative - Rigetto della domanda senza preventivo accertamento del danno - Inammissibilità - Fattispecie.

    Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).

    Rv. 675326-02Rassegna di giugno 2025, p. 98Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1227 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16604/2025

    Invalidità personale

    Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali - Accertamento - Modalità - Accertamento in abstracto - Esclusione - Automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e danno da lucro cessante - Esclusione.

    L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante.

    Rv. 675326-03Rassegna di giugno 2025, p. 98Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16326/2025

    In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti

    Rv. 674999-01Rassegna di giugno 2025, p. 93Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16328/2025

    Criteri equitativi

    Personalizzazione del danno - Mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso - Perdita totale della funzione - Differenze - Conseguenze risarcitorie - Fattispecie.

    In tema di risarcimento del danno alla salute, va distinto il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia) dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno non può limitarsi alla registrazione di una mera differenza quantitativa, ma deve tenere conto dello scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che - di fronte alla perdita definitiva e totale della vista, non riconducibile integralmente all'operato dei sanitari - il giudice di merito deve preliminarmente identificare il danno differenziale e poi, nella personalizzazione del danno, deve equamente considerare la perdita del senso, o della funzione, come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale).

    Rv. 675111-01Rassegna di giugno 2025, p. 95Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15444/2025

    Invalidità personale

    Ai fini del risarcimento del danno biologico ex art. 139 c.ass. occorre una obiettività medico legale, sicché il danneggiato non può dare prova, a mezzo testimoni, della ricorrenza di uno stato patologico diverso ed ulteriore rispetto a quello accertato dal CTU. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la danneggiata potesse provare per testimoni di soffrire di attacchi di panico, patologia non emergente dalla consulenza).

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 674858-01Rassegna di giugno 2025, p. 77Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13885/2025

    Invalidità personale

    Contratto di trasporto - Sinistro verificatosi durante il viaggio - Danno biologico micropermanente del viaggiatore - Liquidazione - Criteri ex art. 139 c.ass. - Applicabilità - Fondamento.

    La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

    Classificata anche sotto: Trasporti

    Rv. 674738-01Rassegna di aprile 2025, p. 236Art. 1681 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 122 Codice delle assicurazioni private · Art. 139 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11287/2025

    Criteri equitativi

    Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).

    Rv. 674663-01Rassegna di aprile 2025, p. 197Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11320/2025

    Invalidità personale

    Lavoratore dipendente - Danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica - Quantificazione ex art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri - Esclusione delle ritenute fiscali dal reddito considerato.

    Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.

    Rv. 674699-01Rassegna di aprile 2025, p. 198Art. 137 Codice delle assicurazioni private · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11058/2025

    La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 675254-01Rassegna di aprile 2025, p. 279Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10328/2025

    Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 674730-01Rassegna di aprile 2025, p. 106Art. 872 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 832 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8758/2025

    Criteri equitativi

    Danno da lucro cessante - Prova - Nesso causale e pregiudizio effettivo - Necessità - Fattispecie.

    Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).

    Rv. 674299-01Rassegna di aprile 2025, p. 156Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 761/2025

    Criteri equitativi

    Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).

    Rv. 673380-01Rassegna di gennaio 2025, p. 79Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 341/2025

    Criteri equitativi

    Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Contenuto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

    In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).

    Rv. 673601-01Rassegna di gennaio 2025, p. 15Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 375/2025

    In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Filiazione · Prescrizione civile › Decorrenza

    Rv. 673604-01Rassegna di gennaio 2025, p. 16Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia