Art. 57Sanzioni accessorie

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La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista dall'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale. La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma superiore a un milione di lire importa:

  • 1)la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un periodo di due anni;
  • 2)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno;
  • 3)la decadenza da incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria e da uffici onorari e l'esclusione fino a cinque anni da tali incarichi o uffici;
  • 4)l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
  • 5)la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione;
  • 6)la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in relazione alla tenuta della contabilita' e ad altri obblighi formali;
  • 7)la decadenza dagli uffici di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi;
  • 8)l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa. L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa:
  • 1)la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno;
  • 2)l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
  • 3)la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso. L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nello art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 22 luglio 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art57 · fonte su Normattiva