Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentare
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO A DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentare
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 46, 56, PRIMO COMMA, E 57, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, 16 E 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 E 43 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267. - ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 27 COST.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentareart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 19 d.P.R. 636/1972
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CHE ABBIA SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 42 Accertamento imposte sui redditiart. 19 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 8 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 1
IMPOSTA SUL REDDITO DELLA PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DA LAVORO DEI FIGLI MINORI - IMPUTABILITA' AI GENITORI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, secondo comma, legge 12 novembre 1976, n. 751; 2, n. 3, legge 9 ottobre 1971, n. 825; 4, lett. B e D, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 46, 56 e 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui imputano ai genitori i redditi da lavoro dei figli minori soggetti alla patria potesta' anche se derivati da beni non soggetti alla patria potesta', in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata. - S n. 85/1985.
Riguarda ancheart. 4-lettb d.P.R. 597/1973legge 825/1971art. 1 legge 751/1976art. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - INFRAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA PREVISIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.
Riguarda ancheart. 54 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 6
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPUTATO FALLITO - ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI IN VIA AMMINISTRATIVA PER OMESSA IMPUGNAZIONE - NON PREVISTA NOTIFICA DEGLI STESSI AGLI IMPUTATI FALLITI - DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SI PRESTANO PIU' A RICEVERE LE APPLICAZIONI IPOTIZZATE DAL GIUDICE A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilita' di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano piu' a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 18 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 61 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 42 Accertamento imposte sui redditie altri 3
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - TRIBUTI IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 10 n. 11, legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. da 46 a 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, avendo il giudice a quo denunziato l'intero titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede appunto sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto, senza indicare per quali di tali sanzioni si controverta nella fattispecie. - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Riguarda ancheart. 53 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 52 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditie altri 6
IMPOSTE E TASSE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 2, N. 3; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, ARTT. 2, PRIMO COMMA, E 4, LETT. A; D.P.R. 29 SETTEMBRE, N. 600, ARTT. 1, TERZO COMMA, 46, 56 E 57; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ARTT. 15, 16, 17, 19, 20 E 30 - IMPUTAZIONE AL MARITO ANCHE DEI REDDITI DELLA MOGLIE E CUMULO DEI REDDITI DEI CONIUGI - ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DELLA MOGLIE ED UNICITA' DELLA DICHIARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOGLIE NON SEPARATA DI FORNIRE AL MARITO (SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA) I DATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 29 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel disporre che unico soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi sia tra i due coniugi non separati solo il marito, determina un trattamento giuridico diverso tra i coniugi con conseguente violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: la detta disparita' di trattamento, infatti, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata e, con particolare riferimento all'art. 29 della Costituzione, non puo' dirsi che essa tenda a realizzare un limite alla eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi in funzione della garanzia dell'unita' familiare.
Riguarda ancheart. 20 d.P.R. 636/1972legge 825/1971art. 2 d.P.R. 597/1973art. 1 Accertamento imposte sui redditiart. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972e altri 6
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - REDDITI DEI CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2 LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825; 15, 16, 17, 19, 20 E 30 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636; 4 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597; 1, 46, 56 E 57 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MARITO E MOGLIE IN QUANTO SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA - PROSPETTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE A QUO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 2, COMMA PRIMO, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3,29 E 24 COST. - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.
La Corte Costituzionale puo' sollevare d'ufficio una questione di legittimita' non prospettata dal giudice a quo, sempre che ne risulti la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sospendendo il giudizio in corso. (Nella specie erano state sollevate - con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 Cost. questioni di legittimita' costituzionale delle norme sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati legalmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - di cui agli artt. 2 legge 9 ottobre 1971, n. 825; 15,16,17,19,20 e 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,46,56 e 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, e specificamente dell'art. 1, comma terzo, D.P.R. del 1973 n. 600, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, prospettando anche il contrasto con il principio di eguaglianza poiche' nel caso in cui oggetto di imputazione siano i redditi della moglie solo il marito, e non anche il coniuge, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione. Secondo la Corte la valutazione della dedotta disparita' di trattamento, e quindi la decisione della relativa questione di legittimita' costituzionale non potrebbero aversi se non congiuntamente alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 597 del 1973 attinente alla soggettivita' passiva di imposta. Pertanto ha ritenuto di sollevare previamente, risultandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma - in riferimento agli artt. 3,29 e 24 Cost. - poiche' nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia il marito e siano a lui imputati i redditi della moglie, si pone in essere un trattamento differenziato, nonostante la parita' morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparita' si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unita' familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi).
Riguarda ancheart. 2 legge 825/1971art. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 17 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 6