Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 171/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    La disciplina dei tempi e modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio penale pendente nei confronti dell'assicurato è contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il responsabile civile e non nell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Peraltro, come la Corte ha già affermato, il procedimento previsto del suddetto articolo è da ritenersi adeguato rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 198/1975.

    Art. 24 cost. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 14/1976

    Illegittimità dichiarata
    22 gennaio 1976

    L'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri dall'assicurato nella circolazione stradale, ex art. 18, quinto comma, della legge n. 990 del 1969 - si inquadra nella figura del responsabile civile (cfr. motivazione nelle sentt. n. 24 del 1973 e n. 172 del 1974); ed è abilitato ad intervenire, in tale veste, nell'istruzione sommaria (sent. n. 172 del 1974). Peraltro, il danneggiato, nell'istruttoria sommaria, a differenza di quella formale, non può citare il responsabile civile se non per il dibattimento, ai sensi dell'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., e resta privo di tutela nel suo diritto ad ottenere nei confronti dell'assicurazione la pronunzia sulla "provvisionale", di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. L'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., è, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, restando assorbita la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, proposta subordinatamente all'ipotesi che non fosse riconosciuta all'assicurato la qualità di responsabile civile. - v. S. nn. 24 del 1973, 172 del 1974, 198 del 1975.

    Art. 108 c.p.p. · Art. 95 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 198/1975

    Illegittimità dichiarata
    10 luglio 1975

    dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione…

    Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 1 aprile 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 febbraio 2006, n. 102

    La L. 21 febbraio 2006, n. 102 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art24 · fonte del testo