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Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidate con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza e' proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale e' pendente la causa stessa che provvedera' dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio. L'istanza puo' essere ripetuta nel corso del giudizio. L'ordinanza puo' essere revocata con la decisione del merito. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 10 luglio 1975, n. 198 (in G.U. 1° s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24".
Testo in vigore dal 17 luglio 1975 al 1 gennaio 2006
