Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Perentorietà - Improrogabilità - Rimessione in termini - Condizioni - Tardiva erogazione del finanziamento - Irrilevanza. · ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.
In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.
Cass. civ. n. 4494/2026Sez. 3Rv. 677756-01
Riguarda ancheart. 587 Codice di procedura civile
Precedenti: 665021-02, 674591-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla). 100 <!-- pag. 101 -->
Cass. civ. n. 3865/2026Sez. LRv. 677958-01
Riguarda ancheart. 164 Codice di procedura civileart. 291 Codice di procedura civileart. 328 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 654757-01, 667532-01, 666613-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Deposito del ricorso - Esito negativo dei controlli automatici - Massaggio contenente indicazioni generiche - Successivo deposito - Conseguenze. · PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).
Cass. civ. n. 1411/2026Sez. 1Rv. 677051-01
Riguarda ancheart. 35 d.lgs. 25/2008art. 194 Codice di procedura civile
Precedenti: 669773-01, 676602-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione controllata - Formazione dello stato passivo regolato dall'artt. 273, comma 4, vigente ante e post-riforma ex d.lgs. n. 136 del 2024 - Entrata in vigore immediata - Termine per il reclamo (opposizione/impugnazione) avverso la decisione del liquidatore regolato dal testo post-riforma - Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine novellato - Remissione in termini fondata sulla sopravvenienza normativa - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
Cass. civ. n. 28161/2025Sez. 1Rv. 675984-02
Riguarda ancheart. 133 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 273 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Precedenti: 661991-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Corte d'appello - Ordinanza letta in udienza - Obbligo di comunicazione ai difensori non presenti a cura della cancelleria - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.
Cass. civ. n. 28186/2025Sez. LRv. 676915-01
Riguarda ancheart. 134 Codice di procedura civileart. 176 Codice di procedura civileart. 186 Codice di procedura civile
Precedenti: 597485-01
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico - Rifiuto per esito negativo dei controlli automatici - Segnalazione di "errore fatale" - Pronta riattivazione della procedura o rimessione in termini - Necessità - Onere della prova della non imputabilità dell'errore bloccante - Configurabilità in capo al depositante - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., con messaggio di "errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute e generiche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio per indagini circa l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessione in termini o di ripresa spontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine di tale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza.
Cass. civ. n. 27766/2025Sez. 3Rv. 676602-02
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 11 d.lgs. 149/2022art. 1 legge 228/2012art. 51 d.l. 90/2014
Precedenti: 673599-01, 668997-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Verifica di stato passivo - Mancata domanda di ammissione con riserva di produzione 18 <!-- pag. 19 --> dell’originale del titolo - Conseguenze - Possibilità di produrre l’originale nel corso del giudizio di opposizione - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.
Cass. civ. n. 15911/2025Sez. 1Rv. 674897-01
Precedenti: 674543-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Riferibilità al primo momento processualmente utile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 239 <!-- pag. 240 --> L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa.
(Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).
Cass. civ. n. 14348/2025Sez. 3Rv. 674689-01
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 347 Codice di procedura civile
Precedenti: 673885-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione di un atto processuale - Ordine di rinnovazione - Nullità della notificazione in rinnovazione - Ulteriore ordine di rinnovazione - Esclusione - Notificazione tempestivamente effettuata, ma carente sul piano contenutistico - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 10778/2025Sez. 3Rv. 674655-01
Riguarda ancheart. 160 Codice di procedura civileart. 162 Codice di procedura civile
Precedenti: 654757-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).