Art. 305 c.p.c.Mancata prosecuzione o riassunzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 24 dicembre 1967. Leggi il testo vigente →

((Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 24 dicembre 1967 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art305 · fonte su Normattiva