Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Indagini preliminari - Archiviazione - Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione di apposita udienza in camera di consiglio - Prospettata violazione dei principî di buon andamento, di soggezione del giudice solo alla legge, della ragionevole durata del processo, nonché disparità di trattamento rispetto alla procedura della proroga delle indagini preliminari e irragionevole equiparazione di tipologie di reati diverse tra loro - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, fondando i dubbi di costituzionalità sull’assunto generale della superfluità della prevista fissazione di un’apposita udienza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, con conseguente, intollerabile aggravio nell’organizzazione degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale premessa, appare tuttavia centrata sulle conseguenze di mero fatto che la norma è in grado di generare sul piano dell’organizzazione del lavoro, cosicché, in relazione ad esse si rivelano manifestamente insussistenti le violazioni dell’art. 97, Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale; dell’art. 101, Cost., in quanto il principio di soggezione del giudice solo alla legge non è eluso, bensì pienamente espresso dal meccanismo procedurale di cui trattasi; dell’art. 111, Cost., perché il principio della ragionevole durata del processo appare dedotto in dipendenza della peculiare situazione dell’ufficio giudiziario all’interno del quale il rimettente è chiamato ad operare. Priva di consistenza è, altresì, la denuncia di violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla disciplina, assunta quale 'tertium comparationis', della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero, di cui all’art. 406, stesso codice, stante non solo la palese eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle “divergenze” sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze. Quest’ultimo parametro non è violato neanche sotto il profilo della lamentata, mancata differenziazione del meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravità dei reati, ed in particolare di quelli di cui all’art. 550, nei quali il pubblico ministero esercita l’azione mediante citazione a giudizio, dal momento che, non sussistendo alcun vincolo in tal senso per il legislatore, non può in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale. Infine, risulta privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, il riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost. - V. ordinanze nn. 204/2001 e 490/2000. A.M.M.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI DI NATURA RETRIBUTIVA SPETTANTI AI DIPENDENTI PRIVATI, MATURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1994 - RITENUTA ESTENSIONE AD ESSI DELLA REGOLA, GIA' PREVISTA PER I CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLA NON CUMULABILITA' DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI E AD ALTRI TIPI DI EMOLUMENTI NON COINVOLTI IN TALE ESTENSIONE - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ADEGUATA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NON PACIFICA NELLA GIURISPRUDENZA, SENZA LA ESPLORAZIONE, CONSEGUENTEMENTE NECESSARIA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURE ALTERNATIVE, E SENZA LA INDICAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEI MOTIVI DELLA SCELTA OPERATA AL RIGUARDO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 22 legge 724/1994art. 16 legge 412/1991art. 429 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI DIRITTI SINDACALI - MANCATA PREVISIONE, FRA LE CONTROVERSIE ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL LIBRO SECONDO TITOLO IV CAPO I DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ANCHE DELLE CONTROVERSIE PROMOSSE, CON LE FORME ORDINARIE E NON CON RICORSO EX ART. 28, L. N. 300/1970, DAL SINDACATO E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL'IMPIEGO STATALE - LAMENTATA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER IUS SUPERVENIENS.
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' provveda al riesame della rilevanza alla stregua dell'art. 6, l. 12 giugno 1990 n. 146, che e' intervenuto a regolare la materia.
Riguarda ancheart. 1 legge 847/1977
PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - FONDAMENTO NELLA PECULIARE QUALITA' DEL RAPPORTO OGGETTO DEL GIUDIZIO - LAMENTATA ESCLUSIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il presupposto fondamentale dello speciale rito del lavoro e' da ricercarsi nella peculiare qualita' del rapporto oggetto del giudizio e non gia' nella frequenza delle richieste di tutela giurisdizionale nella materia; e' di conseguenza razionale che tale speciale rito non sia applicabile alle controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.c. sollevata nella parte in cui detta norma esclude dal rito del lavoro le controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli). - S. nn. 171/1975 e 13/1977.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI AUTONOMI, POICHE' SOLO A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI ESSI E' PREVISTA LA RIVALUTAZIONE DI UFFICIO - PECULIARITA' DELLE CATEGORIE DESTINATARIE DEL BENEFICIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
I rapporti di lavoro autonomo contemplati dall'art. 409, n. 3 c.p.c., sono caratterizzati da una attivita' essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c., identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore, quale parte economicamente piu' debole, quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa. Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della applicazione della rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro a favore soltanto delle suddette categorie e con esclusione di altre categorie di lavoratori autonomi. Pertanto deve escludersi la lamentata violazione del principio di uguaglianza (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409 e 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 1, 4 e 35 Cost.). - cfr. S n. 13/1977.
sentenza 76/1981massima n. 14412 Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura civile
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA - APPLICAZIONE AI SOLI RAPPORTI ELENCATI NELL'ART. 409 - MANCATA ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La differente disciplina dei crediti di lavoro per quanto riguarda la svalutazione monetaria, a seconda che questi siano relativi ai rapporti indicati nell'art. 409 cod. proc. civ. ovvero siano relativi a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico", per i quali dalla legge le controversie siano devolute alla cognizione di altro giudice, si spiega in ragione della diversita' delle situazioni messe a raffronto poiche', ferma la finalita' di sostentamento propria della retribuzione, non sussistono negli stessi termini, modi e misura rispetto agli enti pubblici le concorrenti ragioni giustificatrici della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. (la quale dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto), consistenti nella remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni relative alle prestazioni retributive e nel riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero, a favore del lavoratore, dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro (privato). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, sollevata sul rilievo della esclusione dalla rivalutazione dei crediti di lavoro nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici tutelati dal solo ricorso ai tribunali amministrativi. Cfr.: sent. n. 13 del 1977.
Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409 (MODIFICATO DALLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - PRETESA MANCATA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE ALLE CONTROVERSIE DELLA GENTE DI MARE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 409 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' di detta legge alle controversie di lavoro marittimo e portuale di cui all'art. 603 del codice della navigazione. La stessa questione infatti e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976 - la quale ha rilevato che per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente di mare restano ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente) devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro - e le ordinanze di rimessione non contengono argomenti tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, ne' elementi di fatto che diversifichino la questione proposta da quella gia' esaminata.
Riguarda ancheart. 603 Codice della navigazione
PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - NON PREVEDE CHE LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICHI ANCHE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE NAUTICO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - EFFICACIA TACITAMENTE ABROGATIVA DELL'ART. 603 E NORME COLLEGATE DEL COD. NAV. - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE (GIUDICE DEL LAVORO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. civ., sollevata sotto il profilo che non prevede che le disposizioni del rito civile si applichino alle controversie di lavoro della gente del mare, atteso che il citato articolo, nella formulazione risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che la nuova disciplina di rito del lavoro si applica anche ai dipendenti del settore nautico. - v. Sent. n. 121 del 1970.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 603 Codice della navigazione