Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - ORDINANZA PER IL PAGAMENTO DI SOMME - IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI SECONDO GRADO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PER GRAVE DANNO ALLA PARTE CONDANNATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ARTT. 431, TERZO E QUARTO COMMA, 423, QUARTO COMMA. - COST., ARTT. 3 E 24.
Qualora la controversia da cui e` originata la questione di legittimita` costituzionale sia stata successivamente transatta davanti al giudice, la questione stessa va dichiarata manifesta- mente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto un'even- tuale pronuncia di merito della Corte costituzionale non potrebbe piu` esplicare i propri effetti tipici nel giudizio a quo. (Mani- festa inammissibilita` della questione di legittimita` costituzio- nale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del- l'art. 431, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod.proc.civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giu- dice di appello per ottenere un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado).
Riguarda ancheart. 423 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA - LIMITAZIONE DELLA IMMEDIATA ESECUTIVITA' A FAVORE DEI (SOLI) TITOLARI DI CREDITI DI LAVORO SUBORDINATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA (POICHE' IN UNO DEI PROCESSI A QUO IL CREDITO CONTROVERSO NON DIPENDE DA RAPPORTO DI LAVORO, E NELL'ALTRO, TRATTANDOSI DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA NON AVREBBE MODO DI MANIFESTARSI).
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la diversita' di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha piu' volte chiarito, la provvisoria esecuzione puo' assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978
sentenza 76/1981massima n. 14408 LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - SENTENZA - ESECUTIVITA' - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PRESUPPOSTO DEL DANNO GRAVISSIMO - LIMITAZIONE ALLA SOLA SITUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 431 c.p.c. nel consentire la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado emessa a favore del lavoratore per credito di lavoro ha preso a modello l'art. 373 c.p.c. riguardante la sentenza di secondo grado, ma - a differenza di quest'ultima - richiede non l'irreparabilita` del danno, ma il pericolo di gravissimo danno. La differente formulazione delle due norme non e` valutabile alla stregua dell'art. 3 Cost., implicando essa esclusivamente problemi applicativi, ne` pone problemi di violazione del diritto di difesa del datore di lavoro, ma unicamente problemi di opportunita` del requisito prescritto dall'art. 431. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di di legittimita` costituzionale dell'art. 431 comma terzo c.p.c. il quale, prevedendo la sospensione della esecuzione della sentenza da parte del giudice d'appello quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno, fa unico riferimento alla situazione del datore di lavoro).
sentenza 63/1980massima n. 11467 PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - GENERICA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 416, ULTIMO COMMA, 420 PRIMO ED ULTIMO COMMA, 421, TERZO COMMA, 424 E 431, PRIMO ED ULTIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.
sentenza 10/1979massima n. 11466 Riguarda ancheart. 421 Codice di procedura civileart. 424 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - IMMEDIATA ESECUTORIETA' DELLA SENTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. (mod. dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533), nella parte in cui prevede la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado in favore del lavoratore anche in pendenza del termine per il deposito della motivazione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., essendo stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado. La stessa questione, peraltro, in casi del tutto analoghi, e' gia' stata dichiarata inammissibile. - S. nn. 16 e 17 del 1977.
sentenza 43/1978massima n. 14419 Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973
PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - SENTENZE IN FAVORE DEL LAVORATORE - IMMEDIATA ESECUTORIETA' - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFETTO DI RILEVANZA GIA' DICHIARATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., gia' dichiarata inammissibile. (Nella specie, la censura di illegittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c., concernente l'immediata esecutorieta' delle sentenze di condanna in favore del lavoratore, e' stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e pertanto ricorre la stessa situazione, per cui la questione, in altri giudizi, e' stata gia' dichiarata inammissibile.) - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 429 e 409, n. 5, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 43 del 1977.
sentenza 63/1978massima n. 14424 PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - SENTENZE IN FAVORE DEL LAVORATORE - IMMEDIATA ESECUTORIETA' - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFETTO DI RILEVANZA GIA' DICHIARATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., gia' dichiarata inammissibile. (Nella specie, la censura di illegittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. concernente l'immediata esecutorieta' delle sentenze di condanna in favore del lavoratore e' stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e pertanto ricorre la stessa situazione per cui la questione, in altri giudizi, e' gia' stata dichiarata inammissibile.) - S. nn. 16 e 17/1977.
sentenza 64/1978massima n. 14426 PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 431 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DISCIPLINA L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., trattandosi di norma che non attiene al pagamento di somme a titolo provvisorio, disposto con ordinanza in ogni stato del processo su istanza del lavoratore, bensi' disciplina la provvisoria eseguibilita' della sentenza di primo grado e, pertanto, non ha rilevanza nel giudizio a quo (pendente dinanzi al pretore e relativo ad una controversia avente ad oggetto la richiesta, ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, delle indennita' di fine rapporto da parte del coniuge e dei figli di un lavoratore deceduto).
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 2122 Codice civile
PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 431 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ATTIENE ALLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA O AL GIUDIZIO DI APPELLO - DIFETTO DI RILEVANZA NEI GIUDIZI A QUIBUS (TUTTI IN FASE DI PRIMO GRADO).
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), poiche' tale norma - in tutte le disposizioni di cui si compone - attiene alla esecuzione della sentenza o al giudizio di appello, per cui non assume rilevanza nei giudizi a quibus che sono tutti in fase di primo grado. Non vale osservare in contrario che la denunzia dell'art. 431 in sede diversa da quella del giudizio di primo grado costringerebbe il convenuto a subire, nel frattempo, il pregiudizio della esecuzione, poiche' tale argomento (peraltro non del tutto esatto) non puo', in ogni caso, condurre ad ammettere l'impugnazione di una norma in un giudizio in cui questa non e' destinata a trovare applicazione.©
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 423, SECONDO COMMA, 429, TERZO COMMA, E 431, PRIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.
Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973art. 423 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414, SECONDO E TERZO COMMA, 418, PRIMO COMMA, 420, PRIMO E QUINTO COMMA, 423, SECONDO COMMA, E 431, PRIMO E ULTIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 423 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, ULTIMO COMMA, E 431 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, e 431 cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione sulla rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973