Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente al giudice competente - Lamentata lesione dei principi di indipendenza e imparzialita' del giudice, nonche' irragionevole protrazione della durata del procedimento e contrarietà al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza della questione.
La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. Pertanto il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Non è, pertanto, fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., v. sentenze n. 76/1993, n. 214/1993, n. 70/1996. M.R.
Riguarda ancheart. 24 Codice di procedura penale
Processo penale - Competenza - Procedimenti per delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, codice di procedura penale - Declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento - Trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al giudice competente per il giudizio - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza - in quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, identica questione è stata dichiarata non fondata - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 70 del 1996, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo, anche in relazione ai delitti, per i quali, ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare sono esercitate, rispettivamente, dall’ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. - V. sentenza n. 104/2001. A.M.M.
Processo penale - Competenza per territorio - Declaratoria di incompetenza, da parte del giudice - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale - Lamentata irragionevolezza della disciplina, per equiparazione, nel trattamento, di situazioni diverse, con violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma primo del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso di reati per i quali, ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis, la funzione di pubblico ministero e' attribuita a quello presso il tribunale del capoluogo del distreto nel cui ambito ha sede il giudice competente - sollevata in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione. Dei due parametri evocati, il primo e' infatti inconferente - per essere la questione attinente ad un momento successivo all'esercizio dell'azione penale di cui l'art. 112 sancisce l'obbligatorieta' - e il secondo (art. 3) non risulta correttamente invocato, poiche' nessuna seria ragione di ordine costituzionale viene adottata a sostegno della richiesta mirante alla rottura della identita' di regolamento processuale per la fase del giudizio e alla creazione di riti differenziati, ov'e' sovrana la discrezionalita' del legislatore. Precedenti: - sentenze nn. 460/1995 e 280/1995, relativamente all'art. 112 Costituzione. - ordinanza n. 15/2000, sulla discrezionalita' del legislatore in tema di riti differenziati.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE COMPETENTE - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO PER IL PUBBLICO MINISTERO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE DINANZI AL GIUDICE IN PRECEDENZA INDICATO COME COMPETENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE NONCHE' DI QUELLO DI OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la sentenza n. 76 del 1993 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo; e considerato, pertanto, che il pubblico ministero non puo' non adeguarsi alla predetta decisione del giudice - le situazioni di abuso del processo, qual e' quella da cui trae origine la questione in oggetto, non sono suscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di costituzionalita', ma danno luogo a problemi risolvibili soltanto nell'ambito delle leggi di ordinamento giudiziario. - Cfr., pure, O. nn. 255/1995; 182/1992; 253/1991. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO SU ECCEZIONE GIA' PROPOSTA E RESPINTA ALL'UDIENZA PRELIMINARE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE, PER L'IMPUTATO, DI ESERCITARE TALUNI DIRITTI PROCESSUALI (NELLA SPECIE: RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per territorio. Premesso che con la sent. n. 76 del 1993 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, nella parte in cui dispone che il giudice, qualora abbia dichiarato con sentenza, nel dibattimento di primo grado, la propria incompetenza, trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, nel caso di specie, a causa dell'erronea individuazione della competenza territoriale da parte del primo pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare, uno dei due imputati (quello che aveva eccepito l'incompetenza del giudice 'ratione loci') non ha potuto beneficiare della riduzione di pena stabilita per la richiesta del rito abbreviato: e l'imputato non era tenuto a formulare una richiesta subordinata, perche' dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni tipo di processo dall'art. 24 Cost..
sentenza 70/1996massima n. 23726 PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE, ANZICHE' AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUEST'ULTIMO - PRECLUSIONE, PER L'IMPUTATO, DELLA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 25 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, concernendo una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 70/1996. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI DIRETTAMENTE AD ALTRO GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, ANZICHE' AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE O AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUEST'ULTIMO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE, PER L'IMPUTATO, DI RICHIEDERE IL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata illegittima nella parte denunziata dal giudice 'a quo'. - S. n. 70/1996. red.: A. M. Marini
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - REATI DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 3-BIS, COD. PROC. PEN. - DEDOTTA INCOMPETENZA DEL G.I.P. DISTRETTUALE ALLA FUNZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - DEDOTTA OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DI DICHIARARE TALE INCOMPETENZA GIA' ECCEPITA ALL'UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE PER LEGGE DEL GIUDICE - RITENUTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL PROCEDIMENTO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel procedimento 'a quo', la questione di costituzionalita' degli artt. 22 e 23 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del giudice della udienza preliminare (nella specie, g.u.p. distrettuale competente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), gia' eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento. - V. mass. A. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 22 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO DI ESSO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI RICHIEDERE IL RITO ABBREVIATO NON RICHIESTO NELLA PRECEDENTE E ORA MUTATA SITUAZIONE PROCESSUALE - RICONOSCIUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
La dichiarazione della incompetenza per materia, sia quando con essa si rilevi una erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della competenza sia quando invece si riscontri una erronea qualificazione giuridica del fatto, riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia dunque la fonte di siffatte valutazioni, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere all'imputato, in una situazione cosi' modificata, la possibilita' di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' il giudizio abbreviato. E poiche' la trasmissione degli atti al giudice competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., nel caso in cui il giudice del dibattimento (tribunale, pretore o corte d'assise) dichiari la propria incompetenza per materia, pregiudica appunto tale possibilita', lo stesso articolo - assorbiti gli ulteriori parametri invocati - va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 24 della Costituzione. - Sulla non illegittimita' della preclusione dei riti speciali nei casi di contestazione di reato concorrente o di una circostanza aggravante emergenti dal dibattimento v. sent. n. 593/1990 e ordd. nn. 213/1992, 515/1991, 116/1991 e 11/1991.
sentenza 76/1993massima n. 19256 PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUEST'ULTIMO - LAMENTATA EFFICACIA VINCOLANTE PER LO STESSO DELL'IMPOSTAZIONE DATA AL PROCESSO DAL PUBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE INCOMPETENTE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE (NON RISCONTRANDOSI NEI CASI DI SPECIE NOVITA' NELLA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Allorche' - come nei casi in oggetto nei processi di provenienza - non si riscontrino nella contestazione dell'accusa novita' tali da ledere il diritto dell'imputato alla scelta del rito, la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, in caso di dichiarazione, al dibattimento, della incompetenza per territorio, non da' luogo a violazione degli artt. 102, primo comma, e 112 Cost.. In seguito alla dichiarazione di incompetenza, infatti, data l'identita' del fatto e del titolo di reato contestato, l'azione penale a carico dell'imputato viene esercitata da un ufficio del pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazione dell'accusa, con pieno rispetto dei ruoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost., e in relazione agli art. 1 e 50, primo comma, cod. proc. pen., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.
sentenza 76/1993massima n. 19257 PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE PER LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 76/1993.