Art. 23 c.p.p.Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

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Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art23 · fonte su Normattiva