Art. 407 c.p.p.Termini di durata massima delle indagini preliminari

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Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: ((a) i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonche' il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;))

  • b)notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
  • c)indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
  • d)procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 23 agosto 1995 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art407 · fonte su Normattiva